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Imputazioni ingiuste e rimborso delle spese legali da parte dello Stato: luci ed ombre della nuova disciplina italiana

Unfair charges and reimbursement of legal costs by the State: light and shade of the new Italian law

Riassunto

Il contributo esamina l’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 e il d. interm. 20 dicembre 2021, che introducono per la prima volta nell’ordinamento processuale penale italiano una disciplina generale sul rimborso delle spese legali agli imputati assolti da parte dello Stato. Le previsioni costituiscono un notevole passo avanti, ma presentano gravi e diffuse criticità nel perimetro applicativo, nei termini di presentazione dell’istanza e nei rapporti con altri istituti processuali. Anche la loro collocazione, al di fuori del codice di procedura penale, pare inopportuna. Inoltre, le somme stanziate dallo Stato (otto milioni di euro annui) sono del tutto insufficienti a garantire l’effettività della disciplina, se rapportate al numero di assoluzioni, desumibili dalle statistiche ufficiali. L’Autore delinea proposte di riforma, anche alla luce dei dati ministeriali sul numero e sull’esito dei procedimenti.

Parole chiave
imputazioni ingiuste; spese legali; rimborso; assoluzione; presunzione di innocenza

Abstract

This essay analyses Article 1(1015) et seq. of Law no. 178/2020 and the related Inter-ministerial Decree of 20th December 2021, that – for the first time within the Italian criminal procedure system – aims at introducing general rules on the reimbursement of legal costs by the State to the acquitted person. The new discipline takes a significant step forward, nevertheless it reveals serious and widespread glitches, e.g. with regard to its extent, the terms for submitting the relevant application and for what concerns the relations with other procedural institutions. Its collocation, outside the Code of Criminal Procedure, also seems inappropriate. Furthermore, the sums allocated by the State (EUR eight million per year) are completely insufficient to guarantee the effectiveness of the aforementioned rules, if compared to the number of acquittals, which can be inferred from official statistics. The Author outlines reform proposals, also in the light of government data concerning the number and the results of proceedings.

Keywords
unfair charges; legal costs; reimbursement; acquittal; presumption of innocence

Sommario: 1. Introduzione. Imputazioni ingiuste e rimborso statale delle spese legali: dimensioni del problema e quadro normativo; – 2. Una disciplina ritagliata (per ragioni di bilancio) su determinate formule assolutorie: frizioni costituzionali e problemi di opportunità; – 3. Presentazione dell’istanza ed oggetto della rifusione: un perimetro operativo estremamente angusto; – 4. L’elemento soggettivo. I rapporti con gli istituti processuali “limitrofi”; – 5. Termini per presentare la domanda telematica e criteri di priorità; – 6. L’insufficienza degli importi stanziati; – 7. Conclusioni: qualche riflessione de iure condendo alla luce delle statistiche; – Bibliografia.

1. Introduzione. Imputazioni ingiuste e rimborso statale delle spese legali: dimensioni del problema e quadro normativo.

L’ingiustizia dell’imputazione può assumere diverse forme, cui la disciplina processuale ricollega differenti rimedi2 2 Si pensi, ad esempio, alla disciplina della modifica dell’imputazione in udienza preliminare ex art. 423 c.p.p., nonché, in dibattimento, alle nuove contestazioni ex artt. 516 ss. c.p.p. , ma l’ipotesi più evidente si verifica senz’altro in caso di assoluzione dell’imputato con formula ampiamente liberatoria.

Le statistiche giudiziarie mostrano come il fenomeno raggiunga in Italia proporzioni di notevole rilievo. Da quanto emerge nella relazione del primo presidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia del 20223 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, in www.cortedicassazione.it, 21 gennaio 2022, p. 55. , la percentuale di imputati prosciolti all’esito del dibattimento di primo grado nell’anno giudiziario 2020/2021 è pari al 54,8%. Includendo anche le sentenze emanate a seguito di riti speciali, la percentuale scende di poco, attestandosi al 46,2% nel 2020/2021. Benché nelle statistiche debbano ricomprendersi non solo le assoluzioni in senso tecnico, ma anche i proscioglimenti per altra causa (ad esempio le sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a prescrizione)4 4 Tale precisazione, pur mancando nell’ultima relazione sull’amministrazione della giustizia, è presente in quelle anteriori: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020, in www.cortedicassazione.it, 29 gennaio 2021, p. 29 s. , il dato resta comunque ragguardevole5 5 I numeri in esame non considerano poi le sentenze di condanna in cui il giudice ha dato al fatto una qualificazione giuridica diversa e meno grave rispetto a quella contenuta nell’imputazione, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., ipotesi pur sempre da ricomprendere tra i casi di ingiusta imputazione. .

La sottoposizione ad un procedimento penale può comportare, per chi lo subisce, non solo penetranti ripercussioni su vari aspetti della vita e un carico, spesso ingente, di sofferenza psicologica6 6 D’altronde, secondo la dottrina più autorevole, «la pena si risolve nel giudizio e il giudizio nella pena», cosicché «non vi è atto del giudizio, il quale non cagioni una sofferenza a chi è giudicato»: CARNELUTTI, Francesco, Lezioni sul processo penale, vol. I, II ed., Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1949, p. 48 ss., spec. p. 49. Di recente, riprendono il concetto di “giudizio come pena”, collegandolo alla nozione di rimborso delle spese legali, MARANDOLA, Antonella, Gli assolti con formula piena con sentenza penale irrevocabile avranno diritto al rimborso delle spese legali, in ilpenalista.it, 21 dicembre 2020, p. 3; PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese processuali sostenute dall’assolto, in SPANGHER, Giorgio (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Giappichelli, Torino, 2017, p. 229. , ma anche un esborso economico, derivante dal pagamento delle spese necessarie a difendersi: compenso professionale dell’avvocato, diritti di cancelleria per estrarre copia di atti e documenti, spese per consulenze tecniche, per prestazioni di investigatori privati autorizzati e per assistenza di interpreti e traduttori fiduciari. Come osservato, il problema delle spese legali è particolarmente sentito qualora il procedimento penale si concluda con il proscioglimento dell’imputato, specialmente se con formula pienamente liberatoria e dopo diversi gradi di giudizio.

Nonostante l’indubbia serietà e le dimensioni del problema, fino a tempi recenti – cioè fino all’emanazione della l. 178/2021, su cui ci si soffermerà nel prosieguo – il principio della soccombenza, secondo cui il giudice pone le spese processuali a carico di chi perde la causa, salvo la possibilità di compensarle in determinate situazioni7 7 In generale, la ripartizione delle spese può avvenire secondo tre modalità: le parti sopportano ognuna integralmente le proprie spese, oppure è il vinto a farsi carico in ogni caso di tutte le spese, o infine quest’ultimo è tenuto sì a rimborsare il vincitore, ma in presenza di particolari condizioni. Sul punto, CHIOVENDA, Giuseppe, La condanna nelle spese giudiziali, Società editrice del «Foro italiano», Roma, 1935, p. 156 s. , si è affermato in maniera solo frammentaria e incompleta nel processo penale italiano, a differenza del processo civile, nel quale gli artt. 91 ss. c.p.c. dettano una specifica disciplina8 8 PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, Cedam, Milano, 2018, p. 48. .

In particolare, ai sensi dell’art. 4 d.p.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), nel processo penale le spese sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle che riguardano atti richiesti dalle parti private che non beneficiano del patrocinio a spese dello Stato e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ex artt. 694 comma 1 c.p.p. e 76 d.lgs. 231/2001. Tuttavia, mentre l’art. 535 comma 1 c.p.p. prevede che la sentenza di condanna ponga a carico del condannato le spese processuali, il codice non contiene un’analoga disposizione in favore dell’imputato prosciolto. Le uniche norme che vanno in questa direzione sono gli artt. 427 e 542 c.p.p., che fanno gravare sul querelante, in udienza preliminare e in dibattimento, le spese processuali anticipate dallo Stato e quelle dell’imputato e dell’eventuale responsabile civile, oltre al risarcimento del danno. Esse, però, presentano un àmbito operativo circoscritto: la rifusione in favore dell’imputato e del responsabile civile opera solo su loro richiesta, limitatamente alle sentenze di non luogo a procedere o di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. Occorre inoltre che vi sia un querelante cui imputare le spese: il procedimento deve quindi riguardare una fattispecie perseguibile a querela. Il rimborso, sia in favore dell’erario che dell’imputato e del responsabile civile, è escluso ove il querelante non abbia agito con colpa9 9 In merito al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, l’automatismo della condanna alle spese ex art. 427 comma 1 c.p.p. è stato in tal modo temperato da due pronunce di illegittimità costituzionale: Corte cost., 3 dicembre 1993, n. 423; Corte cost., 21 aprile 1993, n. 180. In relazione al rimborso a favore dell’imputato e del responsabile civile, il giudice ha il potere di compensare le spese, totalmente o parzialmente, per giusti motivi (art. 427 comma 2 c.p.p.), tra i quali si fa rientrare l’assenza di colpa del querelante: SCALFATI, Adolfo, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione, Cedam, Padova, 1999, p. 119; RIGO, Fabrizio, La sentenza, in SPANGHER, Giorgio (dir. da), Trattato di procedura penale, vol. IV, t. II, a cura di SPANGHER, Giorgio, Utet, Milanofiori Assago, 2009, p. 668. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 2017, n. 56929, in C.E.D. Cass., n. 271697; Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2009, n. 27494, in C.E.D. Cass., n. 244524. .

Una peculiare ipotesi extracodicistica di rifusione delle spese legali è sancita dall’art. 18 d.l. 67/199710 10 D.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135, che riguarda non solo i giudizi penali, ma anche quelli per la responsabilità civile e amministrativa. , in favore dei dipendenti delle amministrazioni statali giudicati per fatti ed atti connessi all’esercizio dei loro obblighi e mansioni, in caso di sentenza o di provvedimento che ne escluda la responsabilità. La norma risponde però ad una ratio del tutto particolare: vuole tutelare il sereno esercizio delle loro funzioni, evitando che subiscano pregiudizi a causa dei relativi compiti istituzionali11 11 In tal senso, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 216 ss., la quale osserva che l’amministrazione deve valutare la presenza di tre presupposti: il nesso di strumentalità tra il comportamento addebitato al dipendente e l’esercizio della sua funzione pubblica, l’assenza di un conflitto di interessi con la stessa e un provvedimento assolutorio che escluda il dolo e la colpa grave del dipendente. In giurisprudenza, v., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 25, in Guida dir., 2022, n. 2, p. 46 ss. . A parte tale specifica previsione, fino a tempi recenti l’unico modo per accollare allo Stato le spese difensive era l’accesso al patrocinio a spese dello Stato di cui agli artt. 74 ss. d.p.R. 115/200212 12 Come osserva TRIGGIANI, Nicola, Rimborso (o detrazione fiscale) delle spese sostenute per la difesa dall’imputato prosciolto, in Proc. pen. giust., 2016, n. 4, p. 22. , subordinato a stringenti requisiti reddituali13 13 Non si tratta di un mero rimborso (con il correlativo obbligo di anticipazione da parte del privato), ma di una corresponsione diretta al difensore da parte dell’erario. .

Con l’art. 8 l. 36/2019, il legislatore ha poi introdotto l’art. 115-bis d.p.R. 115/2002. Si tratta di una disposizione particolare e controversa, che ha suscitato un ampio dibattito: essa pone a carico dello Stato – con liquidazione ai sensi degli artt. 82 ss. d.p.R. 115/2002 – l’onorario e le spese dovuti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico in caso di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, in ragione della scriminante della legittima difesa c.d. “domiciliare” ex art. 52 commi 2 ss. c.p. o dell’eccesso colposo ex art. 55 comma 2 c.p.14 14 Al momento della promulgazione della l. 36/2019, il presidente della Repubblica inviava una lettera ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati, rilevando tra l’altro la disparità, creata dall’art. 8 di tale legge, tra la legittima difesa “domiciliare” e gli altri casi di legittima difesa: per il testo, v. www.quirinale.it. All’indomani della riforma, parte della dottrina era critica: v. CAIAZZA, Gian Domenico, Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio, in Dir. pen. proc., 2019, p. 590, che parlava di «(in)comprensibile privilegio». Altri osservavano invece come norme analoghe fossero previste anche da diversi ordinamenti: GATTA, Gian Luigi, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, in Dir. pen. cont., 1° aprile 2019. .

In merito alle spese processuali concernenti l’azione civile (da intendersi in senso lato come comprensive del compenso professionale del difensore15 15 Questa ampia nozione si evince dalla giurisprudenza di legittimità: per tutte, Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2020, n. 34521, in C.E.D. Cass., n. 279978; Cass. pen., sez. V, 27 maggio 2014, n. 29934, in C.E.D. Cass., n. 262385. Al riguardo, v. altresì ANCESCHI, Alessio, Le spese legali in sede civile, penale, amministrativa e nelle giurisdizioni speciali, Cedam, Padova, 2010, p. 321. ), fin dall’entrata in vigore del codice di rito, l’art. 541 c.p.p. sancisce l’operatività del principio della soccombenza, cosicché, con la pronuncia che accoglie la domanda sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, il giudice penale condanna solidalmente alle spese l’imputato e il responsabile civile16 16 L’art. 153 disp. att. c.p.p. dispone che «le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni». Secondo la giurisprudenza, la mancata presentazione della nota spese non ne impedisce al giudice la liquidazione, purché la parte civile abbia chiesto la condanna dell’imputato e del responsabile civile alla relativa rifusione: Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 2311, in C.E.D. Cass., n. 274957; Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2016, n. 31865, in C.E.D. Cass., n. 267666, che precisa come l’art. 153 disp. att. c.p.p. non commini alcuna nullità o inammissibilità in caso di omessa presentazione della nota. , mentre con la sentenza che assolve l’imputato per motivi diversi dal difetto d’imputabilità o che comunque rigetta la summenzionata domanda, il giudice, previa richiesta, condanna la parte civile a rifondere all’imputato e al responsabile civile le spese sostenute in conseguenza dell’azione civile. In entrambi i casi, è possibile disporne la compensazione totale o parziale per giustificati motivi, purché, secondo la giurisprudenza, siano «gravi ed eccezionali», in analogia con quanto previsto dall’art. 92 c.p.c.17 17 Il principio è stato affermato in caso di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali: Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 2021, n. 35931, in C.E.D. Cass., n. 282110. .

Questo quadro normativo gravemente lacunoso, in cui il principio di soccombenza con riguardo alle spese legali operava di regola solo tra i privati e non nei confronti dello Stato, è rimasto immutato per decenni, favorito dall’assenza di sollecitazioni eurounitarie e internazionali18 18 La Corte europea dei diritti dell’uomo non considera infatti necessario il rimborso delle spese legali ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di diritti garantiti dall’art. 6 § 2 CEDU o da altre sue disposizioni: per tutte, Corte eur. dir. uomo, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, § 82; Corte eur. dir. uomo, dec. 28 settembre 1995, Masson e Van Zon c. Paesi Bassi, § 49. . La giurisprudenza costituzionale, dal canto suo, non ha mai ravvisato un’illegittimità ex artt. 2, 3, 24 o 111 Cost., ritenendo che la particolare posizione del pubblico ministero e l’obbligo di esercizio dell’azione penale ex art. 112 Cost., a fronte del principio della disponibilità dell’azione privata nel processo civile, giustifichino una differenziazione tra quest’ultimo, in cui trova attuazione il principio della soccombenza, e quello penale19 19 Corte cost., 30 luglio 2003, n. 286. Sul punto, v. altresì Corte cost., 27 luglio 2001, n. 318. . La difesa, inoltre, è garantita a tutti come diritto inviolabile dall’art. 24 Cost., ma la sua gratuità è espressamente sancita solo per i non abbienti, cosicché la ripartizione delle spese nel processo penale rientrerebbe nella discrezionalità legislativa20 20 Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2003, n. 444, in C.E.D. Cass., n. 226701; Cass. pen., sez. III, 25 marzo 1991, n. 6071, in C.E.D. Cass., n. 187612, le quali hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 24 Cost. . Si deve tuttavia rilevare che, sebbene la Corte costituzionale non abbia mai dichiarato un’illegittimità della disciplina codicistica in parte qua ai sensi dell’art. 24 Cost., la consapevolezza di non poter chiedere il rimborso delle spese legali neppure in caso di innocenza rischia di produrre riflessi sulle strategie difensive, inducendo alcuni imputati a compiere scelte più improntate al risparmio economico che al pieno esercizio dei propri diritti e facoltà21 21 In dottrina si sottolineano gli effetti deleteri sul diritto di difesa provocati dalla non rimborsabilità delle spese legali agli assolti: v. KALB, Luigi, Le spese di giustizia, in SPANGHER, Giorgio-MARANDOLA, Antonella-GARUTI, Giulio-KALB, Luigi (dir. da), Procedura penale. Teoria e pratica del processo, vol. IV, a cura di KALB, Luigi, Utet, Milanofiori Assago, 2015, p. 798; GAMBINI, Rosanna, Spese di giustizia e processo penale: urge una riforma, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1361. . Inoltre, l’assenza di un sistema generalizzato di rimborso delle spese legali agli assolti, facendo gravare una parte rilevante dei costi della giustizia sui privati, ne occulta la reale entità22 22 Come osserva ROSENN, Keith S., Compensating the innocent accused, in Ohio State Law Journal, 1976, p. 726. .

Per queste ragioni, da anni si avvertiva l’esigenza di prevedere, anche nel processo penale, strumenti per il rimborso statale delle spese23 23 Nel tempo si sono infruttuosamente susseguiti diversi disegni di legge, che miravano ad intervenire talvolta sul codice di rito, interpolando ad esempio l’art. 530 c.p.p., e talaltra su normative speciali, con sistemi di detrazione fiscale delle spese. Per tutti, v. d.d.l. S. 913, XIV legislatura, «Nuove norme di detrazione fiscale a favore del cittadino assolto con formula piena nei procedimenti penali», comunicato alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2001, in www.senato.it; d.d.l. S. 2153, XVII legislatura, «Modifica all’articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio», comunicato alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2015, in www.senato.it; d.d.l. S. 2259 del 2016, XVII legislatura, «Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio», comunicato alla Presidenza del Senato il 1° marzo 2016, in www.senato.it. Sul punto, v. SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, in SPANGHER, Giorgio (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, cit., p. 491; TRIGGIANI, Nicola, Rimborso (o detrazione fiscale) delle spese sostenute per la difesa dall’imputato prosciolto, cit., p. 22 s. . Solo di recente il legislatore italiano ha finalmente – e inaspettatamente24 24 Parla di «una sconvolgente novità, insperata e inattesa», SACCHETTINI, Eugenio, Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto, in Guida dir., 2021, n. 5-6, p. 62. – introdotto una disciplina extra codicem per il rimborso statale delle spese legali all’assolto, contenuta nei commi 1015-1022 dell’art. 1 l. 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021), entrati in vigore il 1° gennaio 202125 25 L. 30 dicembre 2020, n. 178, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata in G.U., 30 dicembre 2020, n. 322, Suppl. ord. n. 46. . Il comma 1019 demanda le norme di dettaglio ad un decreto attuativo del ministro della giustizia, da emanare di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni. È stato dunque approvato, seppur con notevole ritardo, il decreto interministeriale 20 dicembre 202126 26 D. interm. 20 dicembre 2021, «Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020», pubblicato in G.U., 20 gennaio 2022, n. 15. (di seguito d. interm. 2021).

La rifusione delle spese legali agli assolti non va configurata come un risarcimento del danno, che presuppone un atto illecito, ma come un rimborso conseguente ad attività giudiziaria lecita27 27 Al riguardo, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, in Leg. pen., 10 marzo 2022, p. 2 s.; 11, la quale osserva tra l’altro come il legislatore non abbia voluto parlare di “indennizzo”, «evidentemente non ravvisando alcun “danno” che si generi dal mero esercizio della giurisdizione». : il processo, pur essendosi svolto in modo conforme alla legge, si è rivelato ingiustamente dannoso nei confronti dell’imputato, in ragione del suo esito assolutorio28 28 Per tutti, NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, in ilpenalista.it, 3 febbraio 2021, p. 3 ss. . In questo modo, entro determinati limiti e a particolari condizioni, la collettività si accolla l’esborso economico derivante dal processo subìto dall’assolto: il rimborso delle spese legali costituisce dunque una declinazione del principio solidaristico ex art. 2 Cost., strettamente connesso alla centralità della dignità umana, nonché all’art. 3 Cost., il quale impone di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano di fatto l’uguaglianza delle persone, e alla presunzione di non colpevolezza/innocenza di cui agli artt. 27 comma 2 Cost. e 6 § 2 CEDU29 29 Per un’ampia trattazione, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 12 ss., 243. Rinvengono nel principio di solidarietà ex art. 2 Cost. il fondamento dell’istituto anche NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 4; SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 11; SPANGHER, Giorgio, Imputato assolto e rifusione (parziale) delle spese difensive: una previsione nello spirito solidaristico, in www.altalex.com, 31 dicembre 2020. Sul punto, v. altresì SPANGHER, Giorgio, Proscioglimento dell’imputato e rifusione delle spese di difesa, in Giur. cost., 2003, p. 2334 s., secondo cui, considerata l’obbligatorietà dell’azione penale, il principio solidaristico ex art. 2 Cost. imporrebbe allo Stato «di farsi carico delle ricadute di questa scelta». .

Detta normativa rappresenta un passo avanti30 30 Osserva come la novella abbia «un carattere indubbiamente rivoluzionario» MARANDOLA, Antonella, Gli assolti con formula piena con sentenza penale irrevocabile avranno diritto al rimborso delle spese legali, cit., p. 3. Già da tempo, la dottrina riteneva che introdurre il principio della soccombenza nel processo penale avrebbe rappresentato un passo avanti «di grande civiltà giuridica», rientrando tra le «garanzie fondamentali della persona»: così RUGGIERI, Francesca, Difesa d’ufficio e patrocinio per i non abbienti nell’area tedesca, in Cass. pen., 1999, p. 3053. , allineando, perlomeno negli intenti, l’ordinamento italiano a quello di altri Paesi europei che già da tempo prevedono il rimborso statale delle spese ai prosciolti31 31 Si pensi alla Francia, il cui codice di procedura penale, all’art. 800-2, sancisce il diritto della persona penalmente perseguita o civilmente responsabile a un’indennità a titolo di spese non pagate dallo Stato e sostenute dalla stessa, in caso di proscioglimento. Il diritto al rimborso delle spese è previsto anche da numerosi altri sistemi processuali. Per un’analisi relativa all’ordinamento tedesco, v. RUGGIERI, Francesca, Difesa d’ufficio e patrocinio per i non abbienti nell’area tedesca, cit., p. 3051 s.; PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 173 ss., la quale si sofferma anche sul principio della soccombenza nell’ordinamento austriaco. . Tuttavia, la novella presenta diffuse criticità, sia sotto il profilo del perimetro operativo, ancora troppo circoscritto, sia nella formulazione e nella collocazione sistematica.

Il presente studio analizza la recente disciplina sul rimborso statale delle spese agli assolti, cercando di fornire soluzioni interpretative ai diversi problemi riscontrati e individuandone le potenzialità, i limiti ed i possibili profili di illegittimità costituzionale. Con l’indispensabile ausilio dei dati ministeriali riguardanti il numero e l’esito dei procedimenti, si tenta inoltre di verificare l’adeguatezza degli stanziamenti statali per attuare la novella e si formulano proposte de iure condendo.

2. Una disciplina ritagliata (per ragioni di bilancio) su determinate formule assolutorie: frizioni costituzionali e problemi di opportunità.

Dal punto di vista soggettivo, legittimato a chiedere il rimborso delle spese è esclusivamente l’imputato assolto con sentenza irrevocabile, pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p. o dell’art. 530 c.p.p.32 32 Come specifica l’art. 1 comma 1 d. interm. 2021. , perché il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (art. 1 comma 1015 l. 178/2020). Va considerata ai fini della rifusione anche la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato: le formule assolutorie ricalcano infatti quelle dibattimentali e la pronuncia è, anche dal punto di vista formale, un’assoluzione anziché un non luogo a procedere, in virtù del rinvio agli artt. 529 ss. c.p.p. contenuto nell’art. 442 comma 1 c.p.p.

L’art. 1 comma 1018 l. 178/2020 sancisce delle cause di esclusione: il rimborso non è riconosciuto quando l’assoluzione riguarda solo alcuni capi d’imputazione, con condanna per altri (lett. a) e quando l’imputato è assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato per sopravvenuta depenalizzazione (lett. c). Ultronea pare la lett. b del predetto comma, laddove esclude la rifusione in favore dei prosciolti per amnistia o prescrizione. Come noto, infatti, tali cause di estinzione del reato vengono dichiarate con sentenza di non doversi procedere, che già di per sé non rientra nel perimetro del citato comma 1015. L’art. 2 comma 2 lett. f d. interm. 2021 precisa che la pronuncia dev’essere divenuta irrevocabile nell’anno antecedente a quello in cui si presenta l’istanza.

Deve ritenersi che la formulazione – più estesa rispetto a quella sulla condanna del querelante alle spese ex art. 542 c.p.p., che ricomprende solo le assoluzioni perché il fatto non sussiste e l’imputato non lo ha commesso – riguardi anche le assoluzioni per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ex art. 530 comma 2 c.p.p., trattandosi di ipotesi che il codice ha equiparato in toto a quelle di cui al comma antecedente, in virtù del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio oggi cristallizzato nell’art. 533 comma 1 c.p.p., corollario della presunzione di non colpevolezza nella sua veste di regola di giudizio33 33 Alle stesse conclusioni giungono, commentando la sola l. 178/2020, NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 6; SACCHETTINI, Eugenio, Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto, cit., p. 62 s. Più di recente, MASTRANGELO, Gennaro, Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, in Dir. pen. proc., 2022, p. 546. Di diversa opinione pare PARODI, Cesare, Assoluzione e rimborso delle spese: molto giusto, a volte troppo?, in Il diritto vivente, 2020, n. 3, p. 84, secondo cui il legislatore avrebbe potuto precisare che la formula dubitativa dell’art. 530 comma 2 c.p.p. «non dovrebbe – almeno nello spirito della norma – costituire presupposto per il rimborso». Sulla presunzione di non colpevolezza come regola di giudizio, v. PAULESU, Pier Paolo, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, II ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 179 ss. .

Tuttavia, il riferimento normativo alla sentenza assolutoria irrevocabile esclude il rimborso delle spese qualora il procedimento si concluda non solo con ordinanza o decreto di archiviazione, ma anche con sentenza di non luogo a procedere, essendo quest’ultima sempre revocabile ex artt. 434 ss. c.p.p.34 34 Nel medesimo senso, NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 8 s., i quali osservano come, anche in tali ipotesi, la persona ingiustamente sottoposta al procedimento «meriti il rimborso»; MASTRANGELO, Gennaro, Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, cit., p. 545. Contra, in relazione alla sola sentenza di non luogo a procedere, purché pronunciata con una delle formule indicate nella l. 178/2020, FODERÀ, Giovanni Samuele, Ingiusta imputazione: il rimborso delle spese di lite nel processo penale, in Giur. pen. Web, 2022, n. 1, p. 23. Estende analogicamente la disciplina sul rimborso alle sentenze di non luogo a procedere SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 6 s. Già da prima della l. 178/2020, parte della dottrina auspicava che la rifusione delle spese di giudizio riguardasse anche le ipotesi di archiviazione e di non luogo a procedere: in tal senso, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 236; SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491. .

La scelta di non considerare le indagini sembra comunque rientrare nella discrezionalità legislativa, trattandosi di una fase, eventualmente incardinata su impulso del denunciante o del querelante, in cui il pubblico ministero deve ancora verificare la solidità delle accuse35 35 Similmente, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 6; VINCIGUERRA, Sergio, Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto, in Foro it., 2021, V, c. 35. . La situazione non pare assimilabile a quella affrontata dai giudici costituzionali in merito al comma 2-bis dell’art. 2 l. 89/2001 sul risarcimento dei danni per durata irragionevole del processo, norma dichiarata illegittima nella parte in cui, ai fini del computo della durata del processo penale, non considera le indagini preliminari a partire dal momento in cui l’indagato ha legale conoscenza del procedimento a suo carico36 36 Corte cost., 23 luglio 2015, n. 184. Per un parallelismo tra le due ipotesi, v. invece SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, in Guida dir., 2022, n. 8, p. 55. . Allo Stato, infatti, non può di per sé rimproverarsi l’iscrizione del procedimento penale nel registro delle notizie di reato, essendo anzi un atto dovuto al fine di verificare se vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale. Il discorso è diverso allorché lo Stato, anche in fase investigativa, non riesca a compiere i doverosi accertamenti in tempi ragionevoli. Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha dunque margini più ampi per modulare, anche nel suo perimetro temporale, la fisionomia di una responsabilità da atto lecito dello Stato rispetto ad una da atto illecito. Pure le conseguenze pratiche tra le due situazioni sono diverse. Nell’ipotesi del risarcimento per durata irragionevole del processo, come osserva la Corte costituzionale, l’omessa considerazione della fase investigativa produce potenziali conseguenze sull’an del diritto anche in relazione a procedimenti conclusisi nelle fasi successive: la durata delle indagini può infatti risultare determinante ai fini del superamento dei limiti temporali di cui all’art. 2 l. 89/2001, rispettati i quali non sorge alcun diritto risarcitorio37 37 Corte cost., 23 luglio 2015, n. 184. . L’omessa considerazione delle indagini nella disciplina sul rimborso delle spese, invece, se incide sull’an della rifusione in caso di archiviazione, influisce solo sul quantum delle richieste formulate a seguito di successive sentenze assolutorie38 38 Parte della dottrina individua invece criticità costituzionali ex art. 3 Cost. a causa della disparità di trattamento tra la situazione disciplinata dall’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 e quella di cui al già citato art. 115-bis d.p.R. 115/2002, in base al quale, invece, è possibile liquidare onorari e spese relativi alle indagini: GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2022, n. 4, p. 37. . Ad ogni modo, nell’ambito di una riforma organica sul rimborso delle spese legali agli assolti e compatibilmente con le risorse economiche disponibili, sarebbe opportuno contemplare anche le indagini, alla luce del ruolo svolto in questa fase dal difensore a seguito della l. 397/2000 sulle investigazioni difensive39 39 Per considerazioni in merito alla fattibilità economica di una simile scelta normativa, v. però infra, § 7. .

L’esclusione del rimborso in caso di sentenza di non luogo a procedere adottata con le formule liberatorie di cui all’art. 1 comma 1015 l. 178/2020 rischia invece di travalicare i limiti della discrezionalità e di rivelarsi manifestamente irragionevole ex art. 3 Cost. Se il legislatore intende introdurre un discrimine, allora, affinché non risulti del tutto arbitrario, esso va identificato con l’esercizio dell’azione penale, cioè con il momento in cui lo Stato, tramite la pubblica accusa, prende formalmente posizione in merito agli addebiti, formulando l’imputazione: il pubblico ministero ritiene così, ai sensi degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., che l’accusa non sia infondata e che gli elementi raccolti nelle indagini siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Benché l’art. 1 comma 1015 l. 178/2020 non vi faccia cenno, sono rimborsabili anche le sentenze assolutorie emesse ex art. 530 comma 3 c.p.p. quando il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione40 40 ContraSACCHETTINI, Eugenio, Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto, cit., p. 62. , essendo l’ipotesi comunemente ricompresa nella formula «il fatto non costituisce reato».

Discutibile è la differenziazione, all’interno delle assoluzioni perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato», tra la sopravvenuta depenalizzazione e gli altri casi di non sussumibilità del fatto in una norma incriminatrice41 41 Secondo VINCIGUERRA, Sergio, Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto, cit., c. 36, la previsione intende evitare che il vantaggio all’imputato derivante dalle scelte di politica legislativa si sommi a quello relativo ad un ipotetico rimborso delle spese legali. In dottrina, la differenziazione tra la depenalizzazione e gli effetti derivanti da una pronuncia che dichiari l’illegittimità di una fattispecie penale è stata giustificata in base al fatto che, qualora i giudici di Palazzo della Consulta dichiarino costituzionalmente illegittima una norma incriminatrice, tale illegittimità opera ex tunc e «rende illegittimo l’intero processo»: NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 5. In ogni caso, qualora la depenalizzazione intervenga dopo la sentenza di assoluzione con formula ampiamente liberatoria, poi divenuta irrevocabile, la natura della pronuncia legittima l’assolto a chiedere il rimborso. Contra VINCIGUERRA, Sergio, Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto, cit., c. 36. . Questo distinguo si pone in frizione con il principio di eguaglianza processuale e con la presunzione di non colpevolezza. In particolare, i dubbi sorgono accogliendo la tesi che considera la predetta formula assolutoria pregiudiziale rispetto alle altre, cioè un proscioglimento in punto di diritto che rende superfluo ogni altro approfondimento nel merito (e dunque anche un accertamento della responsabilità)42 42 CORDERO, Franco, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 982, secondo il quale nel dispositivo andrebbe scritto, anche in caso di fatti non provati o incerti, che «l’imputato non ha commesso x, ma sarebbe assolto anche nel caso contrario perché nessuna norma penale contempla fatti simili»; MAZZA, Oliviero, Sub art. 530, in ILLUMINATI, Giulio-GIULIANI, Livia (a cura di), Commentario breve al Codice di Procedura Penale, III ed., Cedam, Milano, 2020, p. 2643. . In tal caso, infatti, non essendo stata accertata la commissione del fatto, si dovrebbe a rigore ritenere, in virtù dell’art. 27 comma 2 Cost., che le spese legali siano state ingiustamente sostenute dall’imputato. La distinzione interna alla formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato” può giustificarsi solo aderendo all’impostazione, non pacifica, secondo cui, al momento dell’emissione della sentenza, il giudice abbia già accertato oltre ogni ragionevole dubbio la commissione del fatto di reato oggetto di depenalizzazione43 43 Per tale impostazione, TONINI, Paolo-CONTI, Carlotta, Manuale di procedura penale, XXII ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 794; SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 4; Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2013, n. 27726, in DeJure. .

La legge non specifica il momento in cui deve sopravvenire la depenalizzazione. Tuttavia, riferendosi la stessa ai «fatti oggetto di imputazione», si ritiene che, per poter escludere la rifusione delle spese, l’azione penale debba essere già stata esercitata44 44 Nello stesso senso, pur non argomentandone le ragioni, anche NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 5. . La depenalizzazione deve essere «sopravvenuta», sottintendendosi quindi che la legge depenalizzatrice sia entrata in vigore dopo la formulazione dell’imputazione45 45 Nondimeno, qualora essa sia entrata in vigore durante le indagini ma, per imperizia, il pubblico ministero abbia esercitato ugualmente l’azione penale, un’eventuale sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, pronunciata dal giudice in dibattimento, legittimerebbe l’assolto a chiedere il rimborso delle spese legali. .

L’assonanza tra l’art. 1 comma 1018 lett. c l. 178/2020 e l’art. 314 comma 5 c.p.p. in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione è evidente, pur potendosi notare delle differenze. È dubbia la possibilità di ricomprendere nell’art. 1 comma 1018 lett. c l. 178/2020 l’abrogazione del reato con contestuale introduzione di un corrispondente illecito civile: la citata lett. c parla infatti di depenalizzazione e non, come fa invece l’art. 314 comma 5 c.p.p., di «abrogazione della norma incriminatrice»46 46 Parte della dottrina si chiede il motivo per cui l’art. 1 comma 1018 lett. c l. 178/2020 non abbia previsto un’analoga norma in caso di abrogazione del reato: VINCIGUERRA, Sergio, Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto, cit., c. 36. . La legge usa il termine “depenalizzazione” per intendere la trasformazione di un reato in illecito amministrativo e non l’abrogazione della fattispecie penale con inserimento di una civile. A conferma della distinzione concettuale, il legislatore del 2016, al fine di porre rimedio all’ipertrofia del sistema penale, ha approvato lo stesso giorno due decreti legislativi distinti: il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, contenente «disposizioni in materia di depenalizzazione», e il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, avente ad oggetto «disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili», attuativi delle deleghe contenute rispettivamente nei commi 2 e 3 dell’art. 2 l. 67/2014. Tra l’altro, l’art. 1 comma 1018 lett. c l. 178/2020 è una norma che fa eccezione alla regola generale, cosicché, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., non può applicarsi al di là dei casi in essa considerati.

La scelta di non rimborsare le spese legali nell’ipotesi di sentenze di non doversi procedere per prescrizione o amnistia pare costituzionalmente legittima: è pur vero che, al momento della pronuncia, il giudice non ha ancora compiuto un accertamento di responsabilità ma solo una valutazione “in negativo” ex art. 129 c.p.p.; tuttavia, in entrambi i casi, l’imputato ha diritto di rinunciare al beneficio47 47 L’amnistia è rinunciabile a seguito di Corte cost., 5 luglio 1971, n. 175, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 151 c.p. «nella parte in cui esclude la rinuncia all’applicazione dell’amnistia». La rinuncia alla prescrizione del reato è oggi prevista dall’art. 157 comma 7 c.p., che si è conformato a Corte cost., 31 maggio 1990, n. 275. , potendo così perseguire un’assoluzione con formula ampiamente liberatoria, cui l’ordinamento ricollega anche il rimborso delle spese legali. Qualora non rinunci, l’imputato dev’essere consapevole della scelta legislativa di porre le spese legali a suo carico, così come di tutte le altre conseguenze che l’ordinamento ricollega a tale tipologia di proscioglimento48 48 V., ad esempio, l’art. 578 c.p.p. in merito al risarcimento dei danni alla parte civile in presenza di una sentenza che dichiara l’amnistia, la prescrizione del reato o l’improcedibilità dell’azione penale ex art. 344-bis c.p.p. .

Si può ragionare in modo analogo per quanto riguarda tutte le sentenze di non doversi procedere che presuppongono l’accettazione o comunque una scelta dell’imputato, come l’estinzione del reato per oblazione o per esito positivo della messa alla prova, in cui è lo stesso indagato o imputato ad aver formulato la richiesta di accesso al rito speciale, oppure l’estinzione del reato per remissione di querela, in cui è necessario che l’imputato accetti la remissione ai sensi dell’art. 155 c.p.49 49 In caso contrario, il procedimento prosegue. Del resto, l’art. 340 comma 4 c.p.p. già pone a carico del querelato le spese del procedimento, salvo che sia il querelante, nell’atto di remissione, a dichiarare di volerle sostenere. Altra ipotesi è il proscioglimento per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Per evidenziare la differenza tra prescrizione e amnistia, da una parte, e difetto di una condizione di procedibilità per derubricazione del reato da fattispecie procedibile d’ufficio a fattispecie procedibile a querela, dall’altro, parte della dottrina fa leva proprio sulla facoltà di rinuncia in capo all’imputato, che caratterizza solo le prime ipotesi: SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 5. .

Quando invece il processo termina con sentenze di proscioglimento non rinunciabili né subordinate ad alcuna opzione da parte dell’imputato, si pongono problemi di compatibilità con gli artt. 3 e 27 comma 2 Cost. Emblematica è la pronuncia conseguente all’estinzione del reato per «morte del reo» (recte dell’imputato) «prima della condanna» ex art. 150 c.p. L’imputato morto prima della conclusione del processo deve presumersi non colpevole: sembrano quindi ingiustificati gli esborsi da lui sostenuti a titolo di spese legali.

L’omessa considerazione della sentenza di non doversi procedere per violazione del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. solleva anch’essa dubbi dal punto di vista dell’eguaglianza processuale: il procedimento è ex se illegittimo, anche qualora nel primo processo l’imputato sia stato condannato50 50 Sul punto, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 232 s. . La sentenza di proscioglimento per difetto ab origine di una condizione di procedibilità crea problemi di legittimità analoghi, cui si possono aggiungere frizioni sotto il profilo della presunzione di non colpevolezza51 51 Ad essa è assimilabile la sentenza di non doversi procedere emessa in caso di derubricazione del fatto ex art. 521 c.p.p. da reato procedibile d’ufficio in reato procedibile a querela, qualora difetti quest’ultima. Già prima della l. 178/2020 si auspicava una riforma sul rimborso delle spese legali che la contemplasse: v. PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 234, la quale si sofferma altresì sulla sentenza di non doversi procedere pronunciata a causa di un segreto di Stato, ai sensi dell’art. 202 comma 3 c.p.p. .

Invece, l’omessa previsione del rimborso in caso di assoluzione perché «il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione» (ipotesi in cui rientra anche la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.) si giustifica per la specifica natura della pronuncia, che accerta il fatto di reato.

Criticabile, benché rientrante nell’alveo della discrezionalità legislativa, pare l’accennata ipotesi di esclusione del rimborso disposta dalla lett. a dell’art. 1 comma 1018 l. 178/2020, che concerne l’assoluzione per alcuni capi d’imputazione e la condanna per altri. La legge non chiarisce se la previsione riguardi anche le assoluzioni e condanne pronunciate in procedimenti connessi o per reati collegati. Sarebbe più in linea col testo legislativo circoscriverne l’àmbito di operatività alla specifica sentenza emessa all’esito di un determinato procedimento: il comma 1015 usa infatti il singolare «sentenza», mentre la citata lett. a del comma 1018 parla solo di capi d’imputazione e non di pronunce diverse. Dal canto suo, l’art. 2 comma 2 lett. b d. interm. 2021 precisa che le imputazioni da considerare sono quelle «attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti». Tale norma, se per certi aspetti conferma in parte la predetta lettura, reca con sé un inconveniente, rimettendo la rimborsabilità delle spese legali ad eventi, quali la riunione o la separazione dei processi ex artt. 17-18 c.p.p., che dipendono talvolta da vicende casuali o comunque da valutazioni giudiziali dotate di ampia discrezionalità52 52 Si pensi, ad esempio, all’iscrizione delle notizie di reato in tempi diversi, che danno vita a procedimenti, seppur connessi, poi non riuniti per evitare rallentamenti. . Di conseguenza, in caso di separazione dei processi successiva all’esercizio dell’azione penale, occorre considerare tutti i capi d’imputazione del procedimento originario, nonché le eventuali modifiche a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per circostanza aggravante. Tuttavia, se i procedimenti connessi o collegati non vengono riuniti, le sentenze scaturenti dai diversi giudizi dovrebbero mantenere la loro autonomia. Alcuni problemi possono sorgere in merito alle contestazioni dibattimentali relative a un fatto nuovo che si aggiunga all’originaria imputazione, per il quale l’imputato acconsenta a proseguire nel medesimo processo53 53 Sulla differenza tra fatto nuovo aggiuntivo e sostitutivo, v., per tutti, TASSI, Andrea, Sub art. 518, in GIULIANI, Livia-ILLUMINATI, Giulio (a cura di), Commentario breve al Codice di Procedura Penale, III ed., cit., p. 2573 s. In caso di fatto nuovo “sostitutivo”, occorre assolvere l’imputato per la prima imputazione (con diritto alla rifusione delle spese legali) ed incardinare un altro procedimento per la seconda, salvo il consenso dell’imputato, presente in udienza, a proseguire con il processo già instaurato ai sensi dell’art. 518 comma 2 c.p.p. , o a un reato concorrente ex art. 12 comma 1 lett. b c.p.p. che non sia di competenza di un giudice superiore. Il decreto interministeriale impiega l’espressione «modifica dell’imputazione», che, se intesa alla lettera, si riferisce soltanto ai reati diversi ex art. 516 c.p.p. (rubricato, appunto, «modifica della imputazione»). Non pare tuttavia che il decreto in esame utilizzi una terminologia rigorosa: ne è conferma l’uso della parola «imputazioni» in luogo di «capi d’imputazione», che compare invece nell’art. 1 comma 1018 lett. a l. 178/2020. Dunque, anche in questi casi, qualora si proceda ritualmente a una nuova contestazione, la condanna per i relativi capi d’imputazione esclude il rimborso delle spese nonostante l’eventuale assoluzione per altri capi.

Sotto un diverso profilo, sembra che la lett. a dell’art. 1 comma 1018 l. 178/2020 non neghi la rifusione delle spese in caso di proscioglimento con formule differenti, alcune ricomprese tra quelle dell’art. 1 comma 1015 l. 178/2020 ed altre no (si pensi ad una sentenza che assolve l’imputato perché «il fatto non sussiste» in relazione ad un primo reato e per particolare tenuità del fatto in relazione ad un secondo). Né, per giungere a una diversa conclusione, parrebbe sufficiente la definizione di «imputato assolto» fornita dall’art. 1 comma 2 lett. e d. interm. 2021, che, in generale, include chi abbia ottenuto l’assoluzione, «per tutti i capi di imputazione a lui contestati», con una delle formule terminative indicate nell’art. 1 comma 1015 l. 178/2020. Ragioni sistematiche fanno propendere per la rimborsabilità: la l. 178/2020, come osservato, non contiene il predetto divieto di rifusione e l’art. 2 comma 2 lett. b d. interm. 2021 esclude il rimborso esclusivamente ove coesistano un’assoluzione con le predette formule e un proscioglimento per prescrizione o amnistia54 54 Nello stesso senso, GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 33 s., la quale, comunque, avanza forti riserve nei confronti dell’art. 2 comma 2 lett. b d. interm. 2021, in ragione dell’assenza di qualsiasi fondamento, esplicito o implicito, nella l. 178/2020. Contra NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 7. . La previsione di cui all’art. 2 comma 2 lett. b d. interm. 2021 ha carattere derogatorio e non può ritenersi sintomatica di una scelta normativa più generale. Del resto, se il decreto interministeriale avesse voluto sancire un divieto più ampio, lo avrebbe fatto espressamente, considerata la sua minuziosa attenzione nel disciplinare i profili in grado di circoscrivere l’accesso al fondo55 55 Per una diversa lettura, v. MASTRANGELO, Gennaro, Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, cit., p. 547, secondo cui la scelta legislativa esprime la volontà di escludere il rimborso in tutte le ipotesi di coesistenza tra assoluzione ed estinzione del reato. .

3. Presentazione dell’istanza ed oggetto della rifusione: un perimetro operativo estremamente angusto.

L’istanza di accesso al Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, istituito nello stato di previsione del ministero della giustizia ai sensi dell’art. 1 comma 1020 l. 178/2020, è presentata personalmente dall’assolto o da uno degli eredi, ovvero dall’esercente la responsabilità genitoriale o da un rappresentante legale in caso di minori o incapaci. L’istanza va trasmessa in via telematica, tramite un’apposita piattaforma sul sito istituzionale del ministero della giustizia, cui si accede tramite le credenziali SPID di secondo livello (art. 3 commi 1 e 2 d. interm. 2021). La totale digitalizzazione della procedura, se a prima vista può sembrare in linea con gli obiettivi perseguiti dalla l. 27 settembre 2021, n. 13456 56 «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicata in G.U., 4 ottobre 2021, n. 237. in relazione all’intera giustizia penale, rischia però di rendere il rimborso poco accessibile alla popolazione meno informatizzata.

L’istanza deve altresì indicare, a pena di inammissibilità, una serie di informazioni analiticamente elencate dall’art. 3 comma 3 d. interm. 2021.

Uno dei principali punti critici della disciplina è l’estensione oggettiva del diritto: mentre i commi 1015 ss. dell’art. 1 l. 178/2020 non specificano cosa si intenda per «rimborso delle spese legali», lasciando dunque il dubbio sulla possibilità di includervi anche quelle per gli ausiliari del difensore, come i consulenti tecnici, gli interpreti e i traduttori di fiducia e gli investigatori privati autorizzati57 57 Nel commentare “a caldo” la disciplina legislativa, parte della dottrina aveva rilevato tale ambiguità: NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 10. , l’art. 1 comma 2 lett. g d. interm. 2021 ne circoscrive la portata alle «spese sostenute dall’imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito»: in altre parole, parrebbe rimborsabile il solo compenso professionale del difensore.

Non sembra, ad una lettura sistematica, che l’espressione «professionista legale» possa estendersi agli ausiliari del difensore58 58 In questo senso, v. anche GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 32 s. . Infatti, tra gli allegati all’istanza, l’art. 3 comma 4 d. interm. 2021 menziona le sole fatture «emesse dal legale nominato difensore» e il relativo «parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati», senza menzionare eventuali fatture di altri professionisti59 59 Propende invece per una lettura estensiva della nozione di «professionista legale», che ricomprenda anche i consulenti tecnici, gli investigatori privati e gli interpreti fiduciari, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 9 s., secondo la quale, tra l’altro, un’interpretazione restrittiva determinerebbe delle «disparità di trattamento basate sulla disponibilità economica». . Si potrebbe superare tale problema ritenendo rimborsabili i compensi per consulenti tecnici, esperti linguistici fiduciari e investigatori privati, ove anticipati dal difensore e poi indicati come spese nella sua fattura60 60 Nello stesso senso, v. MASTRANGELO, Gennaro, Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, cit., p. 548 s. Una soluzione di questo tipo ridurrebbe il rischio di sperequazioni tra gli imputati sulla base delle diverse capacità economiche: tra coloro, cioè, in grado di saldare gli ausiliari del difensore a prescindere dalla prospettiva di un successivo rimborso e coloro che, invece, non potrebbero permetterselo. .

Il verbo «remunerare», se inteso alla lettera, parrebbe tuttavia riferirsi al solo compenso e non alle spese anticipate dall’avvocato. Del resto, sia la normativa processual-civilistica sulla condanna alle spese (artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c.), sia le disposizioni del d.p.R. 115/2002 sul c.d. gratuito patrocinio distinguono le spese dagli onorari di difesa61 61 I diritti e gli onorari di difesa sono stati oggi sostituiti dal compenso professionale. . Per questa ragione, ad una lettura rigorosa non parrebbero rimborsabili – in quanto estranee al compenso, benché presenti nella parcella – le somme versate dal cliente al difensore a titolo di spese forfettarie del 15% ex art. 2 comma 2 d.m. 10 marzo 2014, n. 5562 62 Regolamento contenente i parametri per la determinazione del compenso professionale del difensore. , di cassa previdenziale, di IVA o di imposta di bollo in caso di regime forfettario. Nondimeno, un simile concetto di spese legali, estremamente riduttivo, non solo è contrario al loro comune significato63 63 Il termine indica di solito «il complesso della prestazione pecuniaria dovut(a) alla parte vittoriosa da quella soccombente»: in tal senso, ANCESCHI, Alessio, Le spese legali in sede civile, penale, amministrativa e nelle giurisdizioni speciali, cit., p. 321, il quale, tuttavia, dà anche conto di una concezione restrittiva, riferita unicamente alle «spese vive dell’attività legale, specificamente svolta», come i bolli, le notificazioni, le spese di trasferta o quelle «necessarie all’acquisizione delle prove». , ma è del tutto inadeguato a coprire gli esborsi derivanti dal pieno esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. È possibile leggere in modo estensivo la nozione di “spese legali” valorizzando gli artt. 1 comma 1017 l. 178/2020 e 3 commi 3 e 4 d. interm. 2021: la normativa si riferisce alla fattura del difensore nella sua interezza, non distinguendo al suo interno le singole voci rimborsabili, ed il parere di congruità riguarda di conseguenza tale importo, globalmente considerato (oneri accessori compresi). È pur vero che tali disposizioni sono finalizzate unicamente a indicare i documenti da produrre e non i criteri di quantificazione degli importi, ma in un decreto come quello in esame, che definisce in modo analitico sia i presupposti di accesso al fondo che le modalità di presentazione dell’istanza, ci si aspetterebbe una più puntuale specificazione delle voci rimborsabili in fattura, perlomeno qualora se ne volessero escludere alcune.

Gli artt. 1 commi 1015 s. l. 178/2020 e 2 comma 4 d. interm. 2021, per ragioni di bilancio, prevedono un limite massimo rimborsabile di 10.500 euro ad istanza, suddiviso in tre rate annuali di pari entità64 64 Ad avviso di parte della dottrina, la fissazione di un importo massimo pone dubbi di illegittimità costituzionale, a causa della disparità di trattamento rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 115-bis d.p.R. n. 115/2002, che non prevede alcun limite quantitativo alla liquidazione di spese e onorari in caso di imputati prosciolti per legittima difesa “domiciliare”: GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 37. . Alla luce dei parametri forensi di cui al d.m. 55/2014, la cifra può risultare palesemente inadeguata65 65 Della stessa opinione sono NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 10. . Ad esempio, il compenso professionale medio per il primo grado dinanzi al tribunale monocratico, per l’appello e per il giudizio di legittimità (escluse le predette somme versate dal cliente a titolo di oneri accessori), è, secondo gli attuali parametri66 66 Suscettibili di variazione ogni due anni ex artt. 1 commi 3 ss. e 13 comma 6 l. 247/2012. È in corso di approvazione lo schema del nuovo regolamento che, una volta entrato in vigore, apporterà modifiche al d.m. 55/2014. Per il testo, v. Senato della Repubblica-XVIII Legislatura-Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 392-Trasmesso alla Presidenza del Senato l’11 maggio 2022, in www.senato.it. , pari a 13.500 euro67 67 Sul punto, v. altresì GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 38. . In concreto, poi, la somma potrebbe aumentare notevolmente in presenza di ulteriori elementi: la particolare complessità della causa, l’attività difensiva in sede cautelare, un eventuale annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

Ferma restando l’esclusione dal rimborso dei procedimenti conclusisi con l’archiviazione e con la sentenza di non luogo a procedere68 68 V. supra, § 2. , la normativa non chiarisce espressamente se, qualora si pervenga in giudizio ad una sentenza di assoluzione, possa a quel punto chiedersi anche la rifusione del compenso per le attività svolte anteriormente (si pensi alle investigazioni difensive). Il comma 1015 dell’art. 1 l. 178/2020, nel riferirsi in generale al processo penale, induce a considerare rimborsabile il compenso per l’attività difensiva in udienza preliminare – sia in caso di richiesta di procedimenti speciali che in caso di prosecuzione col rito ordinario e di successivo rinvio a giudizio69 69 Come si è detto, le spese legali del processo conclusosi con sentenza di non luogo a procedere paiono invece non rimborsabili, a prescindere dalla formula utilizzata per il proscioglimento. – mai presa esplicitamente in considerazione dalla normativa primaria e secondaria. Al contempo, però, è proprio il richiamo al processo penale a lasciar fuori le indagini.

Del resto, il fatto che il decreto interministeriale non abbia escluso in modo esplicito l’udienza preliminare dovrebbe confermare la rimborsabilità del compenso ad essa relativo, pur condizionando la rifusione – in modo, a dire il vero, poco ragionevole – alla successiva emissione di una sentenza assolutoria irrevocabile all’esito del giudizio. Se infatti il decreto, che ha la funzione di definire «le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa» (comma 1019 dell’art. 1 l. 178/2020), avesse inteso escludere sic et simpliciter dal rimborso l’attività difensiva prestata nell’udienza preliminare, lo avrebbe senz’altro fatto.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1017 l. 178/2020, il rimborso è riconosciuto previa presentazione della fattura quietanzata del difensore indicante in modo espresso la causale70 70 L’indicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. f d. interm. 2021, deve essere «esplicita ed inequivoca», nel senso che deve attestare in modo chiaro e univoco la riconducibilità della prestazione al processo in cui si è stati assolti. , assieme al parere di congruità del competente consiglio dell’ordine degli avvocati e a copia della sentenza con l’attestazione dell’irrevocabilità da parte della cancelleria del giudice che l’ha emanata71 71 Deve trattarsi di una copia conforme, cui va aggiunto il certificato di passaggio in giudicato, come specificato dall’art. 3 comma 4 lett. c d. interm. 2021. Dato che l’istanza va presentata su una piattaforma on-line, ci si chiede se sia sufficiente inviare una scansione della copia conforme cartacea rilasciata dalla cancelleria – nonostante, a rigore, la scansione non possa definirsi “conforme” alla copia cartacea rilasciata dall’ufficio – o se la cancellaria debba fornire una copia conforme telematica della sentenza cartacea. In quest’ultimo caso, potrebbe probabilmente invocarsi, in combinato disposto con gli artt. 116 c.p.p. e 42 s. disp. att. c.p.p., l’art. 4 comma 5 d.l. 193/2009, convertito con modifiche dalla l. 24/2010, che disciplina – in attesa dell’emissione del regolamento ex art. 40 d.p.R. 115/2002 – i diritti di copia (semplice o autentica) su supporto informatico di atti per i quali è possibile calcolare il numero di pagine memorizzate, purché «esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario». La previsione potrebbe verosimilmente applicarsi previa scansione da parte della cancelleria del provvedimento emesso in formato cartaceo. . Tale documentazione è puntigliosamente integrata da una serie di ulteriori documenti72 72 Tra cui la copia di un documento di identità dell’imputato assolto e la documentazione attestante la rappresentanza legale, se il richiedente è diverso dall’ assolto; copia conforme dell’atto con cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, al fine di verificare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 d. interm. 2021, la veridicità dell’attestazione ex art. 3 comma 3 lett. d del medesimo decreto; la documentazione che dimostra la nomina del difensore al quale si è versato il compenso; la dichiarazione dei redditi dell’assolto, «relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione», allo scopo di controllare il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito (IRPEF) dichiarato nell’istanza di rimborso. da allegare all’istanza ai sensi dell’art. 3 comma 4 d. interm. 2021, spesso finalizzati a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi del comma antecedente. È criticabile l’introduzione dell’onere di versare il compenso al difensore esclusivamente con bonifico bancario (art. 3 commi 3 lett. h e 4 lett. h d. interm. 2021). Questa previsione, volta a rendere tracciabile il pagamento per verificare l’effettiva corresponsione della parcella, penalizza in modo irragionevole chi si sia servito di mezzi ugualmente tracciabili ma diversi da quello indicato, come l’assegno bancario o circolare. La norma, del tutto assente nella l. 178/2020, opera poi un’arbitraria selezione tra coloro che hanno versato le spese legali nel 2021, prima dell’approvazione del decreto in esame. L’art. 3 comma 3 lett. h d. interm. 2021 è inoltre formulato in modo infelice: dispone che il bonifico sia effettuato solo «a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine», evidentemente ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. l l. 247/2012 («nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense»)73 73 Che attribuisce al consiglio dell’ordine locale il compito di formulare «pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti». . Seguendo l’interpretazione letterale, verrebbero esclusi gran parte degli esborsi effettuati, anche tramite bonifico, durante il giudizio. Il parere sul compenso viene infatti chiesto di regola al termine del processo o, in caso di rinuncia o di revoca del mandato, una volta concluso il rapporto contrattuale, in modo che la valutazione dell’ordine professionale non sia meramente ipotetica, ma fondata sul reale decorso del giudizio.

4. L’elemento soggettivo. I rapporti con gli istituti processuali “limitrofi”.

A differenza delle norme sul rimborso delle spese da parte del querelante, che subordinano la rifusione ad un suo comportamento perlomeno colposo74 74 Sul requisito della colpa del querelante, v. supra, § 1. , il rimborso delle spese legali ad opera dello Stato prescinde da ogni considerazione sulla colpa dell’autorità giudiziaria o dei suoi ausiliari. Tale differenza si giustifica considerando la specifica finalità solidaristica del nuovo istituto, il quale mira unicamente a riequilibrare gli inevitabili svantaggi che l’espletamento di un’attività lecita e socialmente necessaria – essendo imprescindibile l’accertamento statale dei reati e dei loro autori – produce nella sfera economica dell’assolto, trasferendo i relativi costi dal singolo alla collettività. Compatibile con detta ratio sarebbe anche la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese in caso di dolo o colpa grave dell’assolto75 75 Come proponeva, fin da prima della novella, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 240 s. . La novella non ha però previsto alcuna forma di compensazione76 76 Parte della dottrina critica, proprio alla luce del principio solidaristico su cui si fonda l’istituto de quo, l’irrilevanza del contributo soggettivo dell’assolto: NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 9. . D’altronde, la delicatezza di tale attività valutativa renderebbe preferibile l’intervento giudiziale, non previsto dal decreto interministeriale77 77 Della stessa opinione è SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 12. .

Per evitare un’indebita duplicazione delle erogazioni, nel silenzio del legislatore l’art. 2 d. interm. 202178 78 Rubricato «requisiti di accesso al rimborso delle spese legali». condiziona il diritto al rimborso al fatto di non aver beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato (lett. c), di non aver ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese ex artt. 427 e 542 c.p.p. (lett. d)79 79 La disposizione si riferisce anche all’art. 427 c.p.p., dettato per l’udienza preliminare, in quanto è lo stesso art. 542 c.p.p. a richiamarlo. Non parrebbe quindi indicativo di un’implicita estensione della disciplina in esame alle sentenze di non luogo a procedere (diversamente, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 6). e di non aver diritto al già menzionato rimborso ex art. 18 comma 1 d.l. 67/1997, convertito in l. 135/1997 (lett. e)80 80 Non si fa alcun cenno all’art. 115-bis d.p.R. 115/2002, che pone a carico dello Stato onorari e spese in caso di legittima difesa “domiciliare”. Secondo parte della dottrina, l’art. 115-bis d.p.R. 115/2002 dovrebbe comunque prevalere, in quanto speciale, rispetto alla normativa qui analizzata: in tal senso, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 8 s.; GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 35. Tuttavia, l’inconciliabilità della disciplina ivi contenuta con la novella sulla rifusione delle spese agli assolti potrebbe condurre l’interprete ad una differente conclusione: ritenere tacitamente abrogate per incompatibilità ex art. 15 disp. prel. c.c. le norme di cui all’art. 115-bis d.p.R. 115/2002. In effetti, diverse ragioni deporrebbero in questo senso: l’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 considera, specificamente e senza eccezioni, anche il rimborso conseguente all’assoluzione perché il fatto non costituisce reato (formula che, com’è noto, include pure le cause di giustificazione, come appunto la legittima difesa), dettando però regole del tutto eterogenee rispetto a quelle dell’art. 115-bis d.p.r. 115/2002, sotto i profili dei presupposti per l’accesso al beneficio, dei soggetti chiamati a decidere sulla richiesta, della nozione di spese rimborsabili, dei limiti quantitativi alla rifusione, delle fasi procedimentali ricomprese. La ratio solidaristica delle due normative è poi sovrapponibile, differenziandosi, ad esempio, da quella del già esaminato art. 18 d.l. 67/1997, che mira invece a tutelare i dipendenti statali nell’esercizio delle loro funzioni. L’assenza di espliciti riferimenti all’art. 115-bis d.p.R. 115/2002 nell’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 e nel relativo decreto può essere ritenuta una conferma di ciò: con ogni evidenza, non occorre una disciplina di coordinamento con norme considerate abrogate. Del resto, la specialità dell’art. 115-bis d.p.R. 115/2002 rispetto all’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 non esclude a priori l’abrogazione tacita, poiché, com’è noto, il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali non opera incondizionatamente, dovendosi comunque valutare il caso concreto: v., tra le tante, Corte cost., 19 febbraio 1976, n. 29, secondo cui «i limiti del detto principio vanno (...), di volta in volta, sempre verificati alla stregua dell’intenzione del legislatore»; conf. Corte cost., 20 maggio 2020, n. 95; Corte cost., 29 ottobre 1987, n. 345. In dottrina, v., per tutti, GUASTINI, Riccardo, Le fonti del diritto. Fondamenti teorici, Giuffrè, Milano, 2010, p. 303 s.; PUGLIATTI, Salvatore, voce Abrogazione degli atti normativi, in Enc. dir., vol. I, Giuffrè, Milano, 1958, p. 143. Ciò non toglie che sarebbe stata opportuna un’abrogazione espressa dell’art. 115-bis d.p.R. 115/2002, per evitare incertezze interpretative. .

La previsione di cui alla citata lett. c è di regola pleonastica, dato che l’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 presuppone il previo pagamento del compenso da parte del cliente, mentre, in caso di accesso al gratuito patrocinio, il compenso è versato esclusivamente dallo Stato. La regola assume però rilievo qualora l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia revocata, oppure riguardi solo una parte del procedimento81 81 SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, cit., p. 54. . La norma pare troppo rigida: il verbo “beneficiare” sembra indicare l’avvenuta erogazione dell’importo, cosicché, anche nell’ipotesi di versamento parziale, l’istanza per il rimborso delle restanti spese difensive non potrebbe essere presentata. In caso di revoca del beneficio e di restituzione integrale della somma, la domanda è proponibile82 82 In modo analogo, con specifico riferimento alla revoca del beneficio, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 7. , purché non siano spirati i brevi termini perentori per la sua presentazione.

L’omesso riferimento dell’art. 2 lett. d d. interm. 2021 all’art. 541 comma 2 c.p.p., riguardante la condanna alle spese della parte civile, è probabilmente dovuto al perimetro applicativo di tale rifusione, riferito alle sole spese sostenute dall’imputato e dal responsabile civile «per effetto dell’azione civile», cioè conseguenti alla costituzione di parte civile nel processo penale83 83 Nello stesso senso, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 7 s. Al riguardo, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese processuali sostenute dall’assolto, cit., p. 231. . Il mancato richiamo all’art. 541 comma 2 c.p.p. induce a ritenere che il concetto di “spese legali” ai fini del rimborso statale, pur nel silenzio dell’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020, vada ulteriormente circoscritto alle spese inerenti all’azione penale84 84 Diversamente, GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 35, secondo cui la contemporanea rifusione ai sensi dell’art. 541 comma 2 c.p.p. e dell’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 configurerebbe un indebito arricchimento dell’assolto. .

Nonostante il condivisibile proposito di evitare un ingiustificato arricchimento dell’assolto, emergono alcuni difetti di coordinamento tra le disposizioni sul rimborso da parte del querelante e la disciplina sulla rifusione ad opera dello Stato. In particolare, non si è tenuto conto del fatto che, come accennato, l’art. 427 c.p.p. consente di compensare le spese per «giusti motivi», mentre la disciplina sulla rifusione statale no. È quindi possibile che l’imputato chieda il rimborso al querelante, ottenendo però una compensazione parziale per ragioni estranee ai rapporti tra imputato e Stato, con riduzione dell’importo. A quel punto, in base all’art. 2 lett. d d. interm. 2021, che non distingue tra condanna totale e parziale alle spese ex artt. 427 e 542 c.p.p., l’assolto non potrebbe poi chiedere l’eccedenza allo Stato.

Può porre problemi operativi anche l’art. 2 lett. e d. interm. 2021, che nega il rimborso qualora l’assolto abbia astrattamente diritto alla rifusione prevista per i dipendenti statali dall’art. 18 decreto l. 67/1997, a prescindere dall’effettiva proposizione di quest’ultima richiesta. Dato che il riconoscimento del rimborso ai dipendenti pubblici non è automatico, essendo subordinato ad una stringente valutazione da parte della pubblica amministrazione85 85 Per i presupposti del rimborso v. supra, § 1. , in concreto è ben difficile per l’assolto essere certo a priori dell’esistenza del proprio diritto86 86 Al riguardo, v. PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 217, secondo la quale non sussiste un vero e proprio obbligo dell’amministrazione a rifondere le spese al proprio dipendente assolto, essendo la prestazione subordinata al vaglio di determinati presupposti finalizzati ad un impiego razionale delle risorse pubbliche; SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 8. Secondo Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1713, in www.giustizia-amministrativa.it, il dipendente statale assolto è titolare di un diritto soggettivo condizionato «al concorso di puntuali condizioni, normativamente previste». . Inoltre, anche se si riconoscesse l’an della richiesta ex art. 18 d.l. 67/1997, il quantum delle spese legali potrebbe essere ridotto entro i «limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato», ponendosi dunque un problema simile a quello relativo agli artt. 427 e 542 c.p.p. Occorre poi considerare la presenza di criticabili orientamenti giurisprudenziali restrittivi: alcune pronunce reputano legittimo il provvedimento amministrativo che nega il rimborso ex art. 18 d.l. 67/1997 in caso di assoluzione con formula piena per insufficienza o contraddittorietà delle prove87 87 TAR Lazio, sez. I stral., 4 settembre 2019, n. 10727, in www.giustizia-amministrativa.it. Contra Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, Ad. gen., 9 gennaio 2013, n. 20, in www.giustizia-amministrativa.it. . Si introduce così un arbitrario discrimine tra i commi 1 e 2 dell’art. 530 c.p.p., in contrasto con la presunzione di non colpevolezza/di innocenza ex artt. 27 comma 2 Cost. e 6 § 2 CEDU88 88 L’orientamento in esame solleva anche dubbi di compatibilità con la CEDU. Infatti, secondo la Corte di Strasburgo, quando un ordinamento prevede un sistema di rifusione delle spese al prosciolto, il giudice non può negargli il rimborso in base a considerazioni che presuppongano la sua colpevolezza, essendo tale diniego contrario all’art. 6 § 2 CEDU sulla presunzione di innocenza: per tutte, Corte eur. dir. uomo, 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera, § 34 s. Per un’analisi, v. PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 22 ss. . Non essendo un orientamento pacifico, il dipendente statale versa in una situazione d’incertezza circa l’esistenza del diritto ex art. 18 d.l. 67/1997. Per evitare la scadenza del breve termine previsto dall’art. 3 comma 5 d. interm. 2021, egli dovrebbe al più presto formulare richiesta di rimborso alla pubblica amministrazione e, ove quest’ultima neghi di rifondere le spese per le suddette ragioni, dovrebbe valutare celermente se sia opportuno impugnare il diniego tramite ricorso giudiziale. Pare comunque arduo concludere entro il predetto termine tutti i gradi del giudizio così incardinato. In caso di assoluzione ampiamente liberatoria motivata dalla mancanza, dall’insufficienza o dalla contraddittorietà della prova, la soluzione più sicura per l’imputato, consentita dall’art. 18 d.l. 67/1997, è forse la richiesta di anticipazioni a procedimento ancora in corso, al fine di comprendere per tempo l’orientamento dell’amministrazione. Tuttavia, il problema rimane qualora, ad esempio, il giudice di primo grado assolva l’imputato perché reputi pienamente provata la sua innocenza, mentre quello d’appello lo assolva, anch’esso con formula totalmente liberatoria, ma argomentando sulla base della contraddittorietà o dell’insufficienza delle prove.

Non vi sono disposizioni che regolino i rapporti della nuova disciplina con la riparazione per ingiusta detenzione ex artt. 314 s. c.p.p. e per errore giudiziario ex artt. 643 ss. c.p.p., né con il risarcimento per responsabilità civile dei magistrati (l. 13 aprile 1988, n. 117). Non dovrebbero verificarsi interferenze tra la riparazione per ingiusta detenzione e il rimborso delle spese legali. Infatti, secondo la giurisprudenza, la riparazione, rappresentando un equo ristoro di natura non risarcitoria, bensì restitutoria dei soli pregiudizi «strettamente ed inscindibilmente collegati» all’ingiusta o all’illegittima privazione della libertà personale, non comprende le spese di difesa sostenute nel procedimento penale in cui la suddetta privazione della libertà è stata posta in essere89 89 Ex pluribus, Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2016, n. 12297, in C.E.D. Cass., n. 266491; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2000, n. 2192 in C.E.D. Cass., n. 217127; Cass. pen., sez. I, 4 giugno 1991, n. 2628, in C.E.D. Cass., n. 188336. . Possono includersi nella riparazione, a determinate condizioni, solo le spese legali relative al procedimento riparatorio90 90 Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 34559, in Guida dir., 2003, n. 47, p. 61; Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2019, n. 41307, in C.E.D. Cass., n. 277357; Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 1996, n. 1044, in C.E.D. Cass., n. 205424, che ritengono possibile la condanna dell’amministrazione alle spese, ai diritti e agli onorari della difesa – ferma restando la possibilità di compensazione – solo qualora l’amministrazione si costituisca e presenti eccezioni e deduzioni, poi rigettate, volte a paralizzare o a ridurre la riparazione. Per approfondimenti, v. COPPETTA, Maria Grazia, La riparazione per l’ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1342 s. .

La l. 178/2020 e il relativo decreto interministeriale non si preoccupano in modo esplicito della sentenza di revisione, ma, ove sia pronunciata con le formule di cui all’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020, deve ritenersi che essa legittimi il rimborso delle spese legali, avendo natura anche formalmente assolutoria91 91 Nel silenzio normativo, per quantificare la durata del processo ex art. 4 d. interm. 2021, occorre considerare sia il processo conclusosi con la pronuncia poi revocata che il procedimento di revisione. . L’assenza di norme di raccordo con la riparazione per errore giudiziario ex artt. 643 ss. c.p.p. è probabilmente dovuta alla ritrosia di parte della giurisprudenza nel considerare, ai fini della riparazione, le spese legali sostenute nel precedente giudizio che ha condotto all’ingiusta condanna, pur non essendovi un orientamento univoco92 92 V. Corte app. Palermo, ord. 15 febbraio 2000, in Foro it., 2001, II, c. 41, con nota di CHINNICI, Daniela, Un breve «excursus» in materia di riparazione dell’errore giudiziario, che include nella riparazione solo i pregiudizi conseguenti alla condanna. V. altresì, in riferimento ai «costi sostenuti per il giudizio di revisione», Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2007, n. 4166, in C.E.D. Cass., n. 238669, secondo cui gli stessi non rientrano nel concetto di «conseguenze personali», oggetto di riparazione. Diversamente, non esclude a priori dal computo le spese legali sostenute nel processo penale Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2011, n. 26739, in DeJure, per la quale il giudice di merito deve valutare la possibilità di ricondurle alla condanna o al processo, «tenendo conto che sono appunto ricollegabili alla condanna anche tutte quelle conseguenze che si sono formate progressivamente nel corso del processo» e si sono definitivamente concretizzate con la pronuncia irrevocabile di condanna. Sul punto, TROISI, Paolo, L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, Cedam, Milanofiori Assago, 2011, p. 293. . Tuttavia, la posizione restrittiva dovrebbe essere ripensata: mentre un tempo il rimborso delle spese da parte dello Stato non era concesso né in caso di condanna né di proscioglimento, cosicché la mancata rifusione poteva non ritenersi stricto sensu una conseguenza della condanna, oggi il quadro normativo è mutato. Il pagamento del compenso al proprio difensore nel processo terminato con una condanna ingiusta – del quale è stato impossibile, proprio a causa di quest’ultima, ottenere il rimborso nei brevi termini decadenziali sanciti dal decreto interministeriale – potrebbe essere dunque annoverato tra le «conseguenze personali» della condanna stessa, che legittimano la riparazione ex artt. 643 ss. c.p.p.93 93 In generale, è riparabile ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, che sia conseguenza immediata e diretta della condanna ingiusta: per tutti, TROISI, Paolo, L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, cit., p. 291. . Nondimeno, data la ristrettezza del termine sancito dall’art. 3 comma 5 d. interm. 2021 (il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile), è verosimile che l’assolto presenti dapprima la richiesta di rimborso delle spese legali e, in un secondo momento, la domanda di riparazione per l’errore giudiziario, il cui termine è invece più lungo (due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, ai sensi dell’art. 645 comma 1 c.p.p.). Considerata poi la maggior complessità dell’apprezzamento cui è chiamato il giudice ai sensi degli artt. 643 ss. c.p.p. – il quale valuta la condizione ostativa del dolo e della colpa grave del richiedente e formula il quantum della riparazione – è verosimile che l’eventuale rimborso delle spese legali ex art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 venga deciso prima della riparazione per errore giudiziario. Il giudice della riparazione, nel quantificare l’importo, deve a quel punto evitare un’indebita duplicazione degli esborsi. Nell’ipotesi contraria, in cui intervenga prima la riparazione per errore giudiziario e poi il rimborso delle spese legali, lo Stato, nonostante il silenzio della l. 178/2020 e del relativo decreto interministeriale, potrebbe decurtare l’importo già corrisposto al medesimo titolo, purché sia stato precisamente quantificato dal giudice della riparazione. Pur in assenza di specifiche norme, a tale soluzione si perviene anche in base alla ratio della rifusione delle spese: se l’assolto ha già ottenuto il rimborso, viene meno la finalità solidaristica sottesa all’istituto, fondata sull’art. 2 Cost.94 94 Per un’impostazione per certi aspetti simile, in relazione ai rapporti tra riparazione per ingiusta detenzione e risarcimento per responsabilità civile del magistrato, v. COPPETTA, Maria Grazia, La riparazione per ingiusta detenzione, Cedam, Padova, 1993, p. 247 s., la quale individua il fondamento della riparazione negli artt. 2 e 13 Cost. . Si pongono tuttavia problemi ove il giudice della riparazione abbia considerato gli esborsi per spese difensive nell’àmbito di una valutazione globale equitativa95 95 Il mancato riferimento all’equità degli artt. 643 ss. c.p.p. non vieta infatti una quantificazione di tale natura. Il giudice può servirsi sia di criteri risarcitori, informati alle regole civilistiche, sia di criteri equitativi: Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2018, n. 25886, in C.E.D. Cass., n. 273403; Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10878, in C.E.D. Cass., n. 252446. Per una trattazione generale, v. BERNASCONI, Alessandro, Sub art. 643, in GIULIANI, Livia-ILLUMINATI, Giulio (a cura di), Commentario breve al Codice di Procedura Penale, cit., p. 3147 s. , senza adottare parametri rigorosi. In tal caso, la quantificazione dell’importo residuo ai fini del rimborso delle spese legali acquisterebbe margini di ampia discrezionalità, non contemplata dai criteri automatici per la valutazione delle richieste dettati dal decreto interministeriale. Ove una decurtazione non venisse disposta dal consiglio dell’ordine in sede di parere di congruità96 96 Il consiglio dell’ordine, in ossequio ad un’interpretazione letterale dell’art. 1 comma 1017 l. 178/2020, potrebbe infatti limitarsi a valutare la congruità del compenso, senza verificare se già risultino previ rimborsi. e lo Stato corrispondesse le spese, resterebbe un unico rimedio: l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. da parte dello Stato nei confronti dell’assolto, nei limiti in cui si sia di fatto realizzata una duplicazione, totale o parziale, del rimborso.

L’assenza di norme che coordinino la rifusione delle spese legali e il risarcimento per responsabilità civile del magistrato è probabilmente dovuto ai loro diversi presupposti97 97 La distinzione tra i due istituti rimanda a quella, più generale, tra attività processuale lecita e legittima, da una parte, ed attività processuale illecita e illegittima, dall’altra: al riguardo, APRATI, Roberta, Riflessioni intorno alla “vittima del processo”, in Cass. pen., 2017, p. 978, la quale osserva efficacemente come «un conto è attribuire responsabilità per fatti lesivi che non dovrebbero accadere», in quanto contra ius, e un altro conto «è valutare cosa oggi il processo – regolarmente svolto – comporta per chi lo subisce». e al fatto che, di solito, le due discipline operano su piani distinti: a differenza del risarcimento di cui alla l. 117/1988, la rifusione delle spese legali non è subordinata al dolo o alla colpa grave del magistrato98 98 La responsabilità civile del magistrato, ancorata a tale elemento soggettivo, resta dunque confinata a «situazioni-limite»: PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 210. ; inoltre, mentre il rimborso delle spese ha ad oggetto solo determinate sentenze assolutorie, il risarcimento ai sensi della l. 117/1988 riguarda ogni comportamento, atto o provvedimento giudiziario del magistrato, nonché le ipotesi di diniego di giustizia. Il risarcimento, diversamente dal rimborso delle spese legali, discende per sua natura da un’attività processuale illecita. Tuttavia, in concreto, non possono escludersi interferenze tra i due istituti, benché non molto frequenti99 99 In dottrina si osserva come, nella prassi, i punti di contatto tra di essi siano piuttosto rari, in quanto il risarcimento per responsabilità civile del magistrato nel procedimento penale ha di solito ad oggetto sentenze definitive di condanna, mentre il rimborso delle spese consegue a pronunce di proscioglimento: PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 215. . In particolare, occorre verificare che le spese legali per l’eventuale attività difensiva ulteriore provocata dall’atto doloso o gravemente colposo dell’autorità giudiziaria (anche in sede cautelare) non vengano rimborsate due volte. Qualora l’assolto, alla fine del processo, chieda il rimborso integrale del compenso professionale del proprio difensore ai sensi della l. 178/2020 pur avendolo già parzialmente ottenuto100 100 Ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 3 l. 117/1988, l’imputato può infatti esperire l’azione risarcitoria contro un provvedimento giudiziale anche a processo in corso: ad esempio, se il danno è stato cagionato da un’ordinanza cautelare, è sufficiente che avverso la medesima siano stati esperiti tutti i rimedi previsti dall’ordinamento, mentre in altre ipotesi l’azione è esperibile quando siano trascorsi tre anni dal fatto dannoso senza che il grado del procedimento in cui è stato compiuto sia terminato. (e nonostante ciò il consiglio dell’ordine esprima parere positivo), non è impensabile che lo Stato decurti, anche in questo caso, la somma versata in precedenza101 101 Dato che la l. 178/2020 e il relativo decreto riguardano solo il processo, non possono essere detratte le somme relative a compensi professionali per attività svolte dal difensore in fase d’indagini. , purché puntualmente quantificata con pronuncia definitiva dal giudice che ha deciso sul risarcimento. È configurabile anche l’ipotesi inversa: una volta ottenuta la rifusione di cui alla l. 178/2020, il giudice del risarcimento non potrebbe liquidare le stesse voci della parcella già rimborsate. Sarebbe onere del presidente del consiglio dei ministri, formale destinatario della richiesta risarcitoria ex art. 4 comma 1 l. 117/1988, produrre nel relativo giudizio, tramite l’avvocatura dello Stato, la prova del pagamento. In assenza di specifiche previsioni, l’ordine con cui vengono proposte le domande può tuttavia determinare delle differenze in relazione al quantum dell’azione di rivalsa nei confronti del magistrato ai sensi degli artt. 7-8 l. 117/1988, non potendo chiedersi a quest’ultimo l’importo versato all’assolto ai sensi dell’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020.

5. Termini per presentare la domanda telematica e criteri di priorità.

Come accennato, l’istanza telematica per accedere al Fondo per il rimborso delle spese legali va presentata entro un termine perentorio piuttosto breve: il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile (art. 3 comma 5 d. interm. 2021)102 102 Un termine differente è sancito per coloro che sono stati assolti con sentenza irrevocabile nel 2021, in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 6 comma 2 d. interm. 2021: dato che, ai sensi dell’art. 1 comma 1022 l. 178/2020 e dell’art. 7 comma 1 d. interm. 2021, la novella si applica alle sentenze diventate definitive dal 1° gennaio 2021 e che il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale oltre un anno dopo, si è prevista per tali soggetti la possibilità di presentare istanza nel periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022. .

Per garantire un trattamento uniforme, sarebbe stato più opportuno stabilire un unico termine uguale per tutti (ad esempio un anno dall’irrevocabilità della sentenza), ferma restando la redazione di una graduatoria annuale relativa alle domande presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di un determinato anno. In ogni caso, la scelta normativa non può dirsi manifestamente irragionevole, fornendo comunque un termine sufficiente per formulare la richiesta.

I criteri di priorità ai fini della rifusione, stabiliti dall’art. 4 d. interm. 2021, sono formulati tenendo conto del «numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto» e della «durata del giudizio», ai sensi dell’art. 1 comma 1019 l. 178/2020.

In particolare, hanno precedenza le domande degli imputati assolti irrevocabilmente con pronuncia della Cassazione o del giudice del rinvio, o comunque a seguito di un processo di durata superiore ad otto anni (art. 4 comma 1 lett. a d. interm. 2021)103 103 Data l’esiguità dei fondi stanziati, si ipotizza che, di fatto, sia possibile rimborsare solo gli assolti di cui all’art. 4 lett. a d. interm. 2021: in tal senso, SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, cit., p. 56. . Vengono poi soddisfatte le istanze degli assolti con pronuncia definitiva del giudice d’appello o comunque al termine di un processo durato oltre cinque anni e non più di otto (art. 4 comma 1 lett. b d. interm. 2021). Seguono le domande degli imputati assolti con sentenza irrevocabile del giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo durato fino a cinque anni (art. 4 comma 1 lett. c d. interm. 2021). All’interno di ognuno dei tre gruppi, hanno priorità gli assolti il cui processo abbia avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, quelli con un reddito inferiore (art. 4 comma 2 d. interm. 2021). Il criterio reddituale, seppur non previsto dall’art. 1 comma 1022 l. 178/2020, è condivisibile, essendo configurato come residuale rispetto a quelli di derivazione legislativa e risultando conforme alla ratio solidaristica dell’istituto.

Il riferimento alla durata del solo processo pare escludere le indagini dal computo temporale, ricomprendendo però l’udienza preliminare104 104 Esprime dubbi in merito alla possibilità di considerare nel calcolo anche le indagini SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, cit., p. 56. .

La normativa non ha considerato le specificità dei processi definiti irrevocabilmente a seguito di ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p., nei quali non si siano verificati annullamenti con rinvio da parte dei giudici nomofilattici: in tali ipotesi il richiedente, pur avendo subìto due gradi di giudizio al pari di coloro che sono stati assolti nei processi ex art. 4 lett. b d. interm. 2021, viene rimborsato prioritariamente rispetto ad essi per il semplice fatto che il processo, essendosi concluso con una pronuncia della Cassazione, rientra fra quelli cui alla lett. a del medesimo articolo. L’opzione normativa, che pone qualche dubbio di ragionevolezza, potrebbe, al più, giustificarsi sulla base della maggiore onerosità del giudizio dinanzi ai giudici nomofilattici rispetto al grado d’appello, dovuto in primis al maggior livello di tecnicismo richiesto.

L’amministrazione statale redige la graduatoria senza esaminare la complessità del caso, l’oggetto del processo e i comportamenti dei soggetti intervenuti. Tali criteri sono invece previsti al fine di quantificare il risarcimento per durata irragionevole del processo, in base all’art. 2 comma 2 l. 24 marzo 2001, n. 89. Tuttavia, nonostante il silenzio del d. interm. 2021, detti elementi, pur non considerati dal ministero nella formulazione dell’elenco, sono previamente valutati dal consiglio dell’ordine nel parere di congruità sul quantum della parcella. Parametri simili operano infatti ai sensi dell’art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (regolamento sui compensi per la professione forense), ove difettino specifici accordi tra avvocato e cliente. Nondimeno, anche in caso di pattuizione scritta sul compenso tra difensore e cliente ai sensi dell’art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247105 105 Recante la «nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense». , questi criteri possono operare analogicamente per stimarne la congruità106 106 Parte della dottrina esprime preoccupazioni in merito all’applicabilità analogica dei parametri ministeriali nell’ipotesi di pattuizione del compenso tra avvocato e cliente, considerandola un vulnus per l’autonomia negoziale delle parti: NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 10. Non si condividono tali preoccupazioni, dovendo la determinazione del compenso, seppur libera, informarsi a criteri di ragionevolezza, che a loro volta debbono ancorarsi a parametri generali ma non arbitrari, in grado di concretizzare i criteri dell’importanza dell’opera e del decoro della professione ex art. 2233 comma 2 c.c. .

Prima di procedere ai rimborsi, il ministero della giustizia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla presenza dei presupposti per accedere al fondo, potendo anche servirsi del personale di Equitalia giustizia S.p.A. L’elenco viene infine approvato dal ministero con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia ed è pubblicato sulla stessa piattaforma digitale utilizzata per presentare l’istanza. Dopodiché, trascorsi quindici giorni, viene emesso il mandato di pagamento (art. 5 commi 1-4 d. interm. 2021).

Un serio vulnus all’effettività della disciplina è rappresentato dal fatto che, in caso di mancato rimborso, quale che ne sia la causa (non solo per inammissibilità della domanda, ma anche per insufficienza delle risorse stanziate), l’istanza non può essere ripresentata (art. 5 comma 5 d. interm. 2021).

6. L’insufficienza degli importi stanziati.

Se si confrontano i dati sui proscioglimenti in giudizio con l’esiguo importo stanziato annualmente per rimborsare gli assolti (otto milioni di euro annui), ci si avvede come la riforma prometta molto più di quanto possa mantenere.

Nell’anno giudiziario 2020/2021, circa 108.500 su oltre 235.000 processi dinanzi al giudice dibattimentale e alla corte d’assise si sono conclusi con una sentenza di proscioglimento107 107 Il numero si ricava dalla quantità di processi definiti presso tali uffici giudiziari e dalla relativa percentuale di proscioglimenti, indicati in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 55. . In tale quantificazione sono ricompresi anche i proscioglimenti non legittimanti il rimborso (ad esempio le pronunce di non doversi procedere per prescrizione del reato), ma, se si considera che nel 2020 i processi presso il tribunale ordinario terminati con una sentenza di prescrizione sono stati 22.751, si comprende che il dato resta comunque ragguardevole108 108 Fonte: reportistica.dgstat.giustizia.it (consultato il 25 febbraio 2022). Altre forme di proscioglimento come la particolare tenuità del fatto sembrano avere, al momento, un’incidenza deflativa piuttosto marginale: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 60. . Dal computo sono inoltre escluse le sentenze assolutorie rese dal giudice dell’udienza preliminare in veste di giudice di primo grado, a seguito dell’instaurazione del giudizio abbreviato.

Pur non essendo nota la percentuale di impugnazioni sul totale delle sentenze di prime cure, la quantità di assoluzioni è destinata a decrescere leggermente dal primo al secondo grado di giudizio, in ragione del più alto numero di riforme in peius rispetto a quelle in melius. In particolare, nell’anno giudiziario 2020/2021 le sentenze d’appello assolutorie che hanno riformato la precedente condanna sono state 9.435, mentre le sentenze di condanna che hanno riformato la precedente assoluzione (o comunque il proscioglimento) sono state 25.671109 109 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 58 s. .

I mutamenti quantitativi nel grado di legittimità paiono marginali, dato che nel 2021 i ricorsi rigettati o dichiarati inammissibili sono stati l’81,0% del totale (37.858 su 46.736), proporzione che non cambia in modo rilevante espungendo i ricorsi inerenti a misure cautelari, i ricorsi straordinari e quelli riguardanti la fase esecutiva e i rapporti con le autorità straniere. Benché, nel medesimo periodo, la percentuale di inammissibilità e di rigetti in caso di impugnazione del pubblico ministero sia risultata più bassa della media generale (46,1%), il dato non è determinante, considerata l’esiguità numerica dei procedimenti incardinati a seguito del solo ricorso dell’accusa (1.798, pari al 3,8%)110 110 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-UFFICIO DI STATISTICA, La Cassazione penale - Annuario statistico 2021. Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, in www.cortedicassazione.it, 18 gennaio 2022, p. 18 s. .

Da questi numeri si comprende come l’importo annuale di otto milioni di euro, stanziati dallo Stato per rimborsare gli assolti, sia totalmente inadeguato. Considerati i criteri di priorità dell’art. 4 d. interm. 2021, che accordano precedenza agli assolti a seguito di processi lunghi e con molti gradi di giudizio (e perciò più dispendiosi), è verosimile che il tetto massimo di 10.500 euro ad istanza venga spesso raggiunto, salve ovviamente le ipotesi, di certo non trascurabili, in cui il cliente abbia omesso di corrispondere parte del compenso al professionista.

Supponendo comunque la puntualità nei pagamenti da parte del cliente, se si divide la somma di otto milioni di euro per 10.500 e si approssima il risultato all’unità, si ottengono soltanto 762 rimborsi, a fronte, come si è visto, di decine di migliaia di sentenze assolutorie: un numero, come si è detto, pressoché simbolico111 111 Sul punto, v. SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, cit., p. 57, che parla di «rimedio meschino e per pochi». .

7. Conclusioni: qualche riflessione de iure condendo alla luce delle statistiche.

La normativa avrebbe bisogno di essere ampiamente ripensata. Tuttavia, qualsiasi riforma in grado di conferirle effettività necessiterebbe di un serio investimento dello Stato, ben maggiore rispetto a quello previsto dall’art. 1 comma 1020 l. 178/2020.

Risulterebbe più coerente sotto il profilo sistematico trasferire la disciplina nel codice di procedura penale, ad esempio con l’introduzione di un art. 531-bis c.p.p., abrogando gli artt. 115-bis d.p.R. 115/2002112 112 Benché vi siano ragioni per ritenere già oggi tacitamente abrogato l’art. 115-bis d.p.R. 115/2002 (v. supra, § 4), è preferibile un intervento esplicito del legislatore, per eliminare le incertezze interpretative necessariamente correlate al fenomeno dell’abrogazione tacita. e 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135.

In linea teorica, come osservato, sarebbe auspicabile prevedere il rimborso delle spese legali anche nelle indagini, in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Si pone, tuttavia, un rilevante problema economico: nell’anno giudiziario 2020/2021, i decreti di archiviazione ammontavano a 429.898, pari al 68% dei provvedimenti definitori della sezione g.i.p.-g.u.p. presso i tribunali ordinari113 113 Fonte: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 57. Probabilmente, pur non essendo specificato, il numero comprende anche le ordinanze di archiviazione. . Nonostante il dato sia complessivo, essendo computati anche i proscioglimenti non totalmente liberatori (primo tra tutti la prescrizione del reato114 114 Nel 2020 i decreti di archiviazione per estinzione del reato conseguente a prescrizione sono stati 31.616, mentre l’anno prima 43.745 (statistiche riferite al c.d. registro noti): CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 51. ), il numero è comunque elevatissimo. Considerando l’importo medio dei parametri forensi di cui al d.m. 55/2014, il compenso per le indagini preliminari è di 3.600,00 euro, ma potrebbe aumentare considerevolmente in caso di investigazioni difensive e di procedimenti cautelari115 115 Lo schema del nuovo regolamento recante modifiche al d.m. 55/2014, in corso di approvazione, prevede inoltre un generale incremento dei compensi relativi alle indagini e, in aggiunta, contempla un’autonoma voce riguardante il compenso per la convalida dell’arresto: v. Senato della Repubblica-XVIII Legislatura-Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 392-Trasmesso alla Presidenza del Senato l’11 maggio 2022, cit. . Ad ogni modo, moltiplicando 3.600 per 429.898, l’ipotetica somma da stanziare risulterebbe pari ad euro 1.547.632.800,00, difficilmente sostenibile.

Supponendo una riforma che si concentri solo sul processo, è preferibile attribuire la decisione sulle spese al giudice che emana la sentenza, in udienza preliminare e nelle fasi successive. La scelta, sulla falsariga di quanto avviene nel codice di rito civile, presenterebbe l’inconveniente di dover riformulare il quantum in caso di impugnazione116 116 Come osserva SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491. , ma avrebbe il pregio di affidare la valutazione sulle spese all’autorità che già conosce il caso, evitando dunque di investire un altro giudice una volta divenuta irrevocabile la pronuncia (come invece avverrebbe qualora si mutuassero gli schemi procedurali degli artt. 643-647 c.p.p.117 117 L’applicazione dei moduli procedimentali della riparazione per errore giudiziario è tuttavia auspicata da una parte della dottrina: SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491 s.; PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 239 s. ). Quest’ultimo dovrebbe studiarsi ex novo la vicenda, con l’effetto di gravare gli uffici giudiziari di un ulteriore carico di lavoro118 118 Un istituto modellato sulla base della procedura riparatoria per l’errore giudiziario ex artt. 643 ss. c.p.p. presenterebbe però un vantaggio economico per lo Stato sotto un altro aspetto, in quanto alcuni prosciolti desisterebbero verosimilmente dall’incardinare un’altra procedura per sottrarsi ad ulteriori anticipi economici al proprio difensore. .

Nondimeno, per evitare che il giudice disponga condanne alle spese in presenza di un sostanziale disinteresse dell’imputato al rimborso (eventualità rara, ma che potrebbe verificarsi in caso di imputati abbienti), potrebbe subordinarsi la stessa ad un’esplicita richiesta del difensore in sede di discussione finale119 119 La necessità di una previa istanza è prevista da altri ordinamenti, come la Francia (art. 800-2 c.p.p. fr.). . Al momento della domanda, si dovrebbe produrre una nota spese formulata seguendo i parametri ministeriali, allo scopo di velocizzare la quantificazione giudiziale delle somme. È dunque pensabile l’introduzione, mutatis mutandis, di una norma simile all’art. 75 disp. att. c.p.c. («nota delle spese»), che comunque non preveda sanzioni processuali in caso di omesso deposito della medesima. Essa si collocherebbe tra le disposizioni attuative del codice di rito penale, ad esempio in un art. 152-bis disp. att. c.p.p., posto immediatamente prima dell’art. 153 disp. att. c.p.p. dedicato alla nota spese della parte civile.

All’inserimento dell’istituto nella sequenza processuale devono comunque affiancarsi ulteriori interventi, che, complessivamente considerati, superino le criticità e le lacune dell’attuale normativa: un ampliamento soggettivo ed oggettivo della disciplina, una definizione più puntuale delle spese rimborsabili e dei criteri per calcolare il quantum del compenso professionale, previsioni di coordinamento con gli artt. 427 e 542 c.p.p., specifiche norme in materia di impugnazioni.

Dal punto di vista soggettivo, è infatti necessario estendere i beneficiari della rifusione: non solo l’imputato ma anche la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, con i rispettivi eredi.

Inoltre, per evitare i problemi di illegittimità costituzionale già evidenziati120 120 V. supra, § 2. , occorre contemplare epiloghi ulteriori rispetto a quelli già previsti dall’attuale normativa, tra cui i proscioglimenti per violazione del ne bis in idem, per opposizione di un segreto di Stato, per morte dell’imputato prima della condanna, per derubricazione del fatto ex art. 521 c.p.p. da reato procedibile d’ufficio in reato procedibile a querela ove difetti quest’ultima, per assenza ab origine di una condizione di procedibilità121 121 Similmente, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 6. La stessa, in prospettiva di riforma, riterrebbe anche opportuno differenziare, ai fini del rimborso delle spese legali, le ipotesi di prescrizione “sostanziale” dichiarata in primo grado da quelle legate «al tempo di svolgimento del processo, qualora non addebitabili all’imputato». . Al fine di evitare un’elencazione analitica, che si esporrebbe al rischio di omissioni, si potrebbe prevedere la condanna dello Stato alle spese legali in presenza di qualsiasi pronuncia di proscioglimento (con alcune eccezioni, come il difetto d’imputabilità e la particolare tenuità del fatto), salva la possibilità per il giudice di ridurre l’importo o di negare in toto il rimborso per specifiche ragioni122 122 La possibilità di compensare le spese tra le parti «parzialmente o per intero» in base a «giusti motivi» era anche prevista dal d.d.l. S. 2153 del 2015, non approvato: v. supra, § 1. L’espressione «giusti motivi» pare tuttavia idonea ad attribuire al giudice una discrezionalità troppo ampia. Sarebbe probabilmente più opportuna la formula “specifiche ragioni”. . Il ricorso ad una soluzione “aperta” anziché ad un numerus clausus di ipotesi – adottata anche da altri ordinamenti, come quello francese123 123 L’art. 800-2 c.p.p. fr. prevede infatti la possibilità di condannare lo Stato al pagamento di una «indemnité» a titolo di spese in presenza di un «non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité». In tale importo è inclusa «l’indemnisation des frais d’avocat exposés par la personne poursuivie» (art. R249-2 c.p.p. fr.). – va tuttavia attentamente vagliato sotto il profilo economico: verrebbero incluse, perlomeno in linea teorica, anche le pronunce di prescrizione del reato, pari nel 2020 a 1.257 nel dibattimento presso il giudice di pace, a 30.538 dinanzi al tribunale ordinario (comprese le sentenze della sezione g.i.p.-g.u.p.), a 21.393 in corte d’appello e a 468 davanti alla Cassazione, per un totale (escluse le archiviazioni) di 53.656124 124 Fonte: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 51. . Anche qualora venisse fissato un tetto massimo nel compenso pari ad euro 10.500,00 (limite, come osservato, facilmente superabile), l’importo annuale da stanziare per le sole ipotesi di prescrizione ammonterebbe ad euro 563.388.000,00. È vero che, attribuendo al giudice un potere di diminuzione della somma in caso, ad esempio, di comportamenti dilatori dell’imputato, tale cifra si ridurrebbe. Non è tuttavia calcolabile preventivamente l’entità della diminuzione, essendo la prescrizione dovuta spesso a fattori organizzativi estranei all’imputato, che non potrebbero essergli attribuiti. Vi è anche il rischio che la magistratura, a quel punto, si faccia indebitamente carico del contenimento dei costi processuali, svuotando di effettività la disciplina mediante un ampio uso delle “specifiche ragioni” per ridurre o negare il rimborso125 125 Questo atteggiamento giurisprudenziale, già visto in altri settori, viene giustamente stigmatizzato dalla dottrina: v., per tutti, GIALUZ, Mitja, L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana, Cedam, Milano, 2018, p. 451 s. . Va poi valutato col tempo l’impatto delle recenti riforme sulla prescrizione e, da ultimo, della l. 134/2021, che ha disposto la definitiva cessazione del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di prime cure126 126 Eccetto l’ipotesi di «annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore», nel qual caso «la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento» (art. 161-bis comma 1, secondo periodo, c.p.). ed ha introdotto, nei gradi successivi, l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ex art. 344-bis c.p.p.

La possibilità di compensare totalmente o parzialmente le spese legali garantirebbe soluzioni più eque anche in presenza di esiti misti, in cui la sentenza assolve l’imputato per alcuni capi d’imputazione e lo condanna per altri.

Come anticipato, un altro aspetto da riformare è la disciplina sul quantum del compenso legale e sulle tipologie di spese rimborsabili.

Innanzitutto, potrebbe farsi esclusivo riferimento ai parametri fissati nel relativo decreto del ministro della giustizia – oggi il d.m. 55/2014 – disponendo che la libera pattuizione tra avvocato e cliente ai sensi dell’art. 13 l. 247/2012, pur conservando efficacia nei loro rapporti interni, non vincoli lo Stato per le somme eventualmente eccedenti rispetto ai menzionati parametri127 127 Anche secondo PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 242, «il quantum del rimborso delle spese legali andrebbe comunque definito considerando essenzialmente le spese per la difesa tecnica ritenute “necessarie” e non quelle “convenzionali”, nella misura in cui esuberino dalle prime». .

È inoltre auspicabile sancire la rimborsabilità di tutte le spese sostenute a causa del processo, nonché dei compensi di consulenti tecnici, esperti linguistici di fiducia e investigatori privati autorizzati, nei limiti in cui le relative attività, concordate con il cliente, non potessero ritenersi superflue ai fini difensivi al momento della loro effettuazione128 128 Nello stesso senso, SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491; PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 242. . Per fare questo, occorre delineare a livello legislativo il perimetro delle “spese legali”, indicando ciò che in esso va ricompreso. In alternativa, è pensabile una formulazione simile a quella dell’art. 91 comma 1 c.p.c., che distingue tra spese e onorari di difesa (oggi compenso professionale del difensore), considerando entrambi rimborsabili. Al contempo, vanno uniformati gli artt. 427, 541, 542, 574 e 607 c.p.p., che oggi parlano genericamente di «spese processuali» e di «spese»129 129 Nell’art. 574 c.p.p. sarebbe anche opportuno modificare la rubrica, aggiungendo un riferimento alle spese processuali e legali. . Occorre discernere, a seconda dei casi, le spese processuali vere e proprie, necessarie a compiere gli atti del processo, dalle spese legali, che riguardano l’attività difensiva130 130 Si distinguono le spese processuali, che riguardano gli esborsi per effettuare o perfezionare ogni atto necessario al processo, le spese giudiziarie, riconducibili al processo ma non indispensabili per il suo svolgimento (come quelle per il mantenimento in carcere dell’imputato o per la custodia di un bene sequestrato) e le spese legali, concernenti le prestazioni del difensore e dei suoi ausiliari: PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 53 ss. V. altresì APRILE, Ercole, La sentenza: deliberazione, forma e contenuto, in APRILE, Ercole-SILVESTRI, Pietro (a cura di), Il giudizio dibattimentale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 466 s.; DELVECCHIO, Francesca, Sub art. 535, in GIARDA, Angelo-SPANGHER, Giorgio (a cura di), Codice di procedura penale commentato, V ed., t. II, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2017, p. 2666, che si soffermano sulla distinzione tra spese processuali e spese giudiziarie non aventi natura processuale. In giurisprudenza, Cass. pen., sez., IV, 30 novembre 1995, n. 3928, in C.E.D. Cass., n. 204279. Per un’accezione più ampia di «spese del giudizio», v. CHIOVENDA, Giuseppe, La condanna nelle spese giudiziali, cit., p. 378 s., che le intende come ogni esborso di denaro non superfluo che si trovi in rapporto di causa-effetto col processo. . La disciplina andrebbe completata con un’apposita previsione sul difensore antistatario, simile all’art. 93 c.p.c.: il difensore che ha anticipato le spese per la difesa e che non ha riscosso il compenso dovrebbe avere la possibilità, previa procura del proprio assistito, di chiedere al giudice la distrazione in suo favore, con la sentenza di proscioglimento, delle spese anticipate e del compenso professionale non riscosso. La norma potrebbe collocarsi tra le disposizioni attuative, inserendo ad esempio un art. 153-bis disp. att. c.p.p.

Un ulteriore profilo attinente alla determinazione delle spese rimborsabili da parte dello Stato, su cui il legislatore dovrebbe intervenire, concerne il coordinamento della disciplina in esame con gli artt. 427 e 542 c.p.p.131 131 Sarebbe altresì auspicabile, come già osservato, abrogare le norme di cui ai già citati artt. 115-bis d.p.R. 115/2002 e 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135. . Il pagamento delle spese legali da parte dello Stato può essere configurato come residuale rispetto a quello del querelante132 132 Della stessa opinione sono GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 35; NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 10. : lo Stato si attiverebbe solo qualora non vi fossero, neppure in astratto, i presupposti per chiedere il rimborso al querelante (si pensi ai proscioglimenti non previsti dai suddetti articoli), oppure in caso di rigetto della domanda (ad esempio per difetto di colpa del querelante stesso). In presenza di una compensazione parziale delle spese, lo Stato sarebbe tenuto a versare solo l’eccedenza. Nell’ipotesi di condanna alle spese del querelante, il prosciolto potrebbe rivalersi sullo Stato solo dopo averlo escusso infruttuosamente. Non sussistono invece sovrapposizioni concettuali con l’art. 541 comma 2 c.p.p.: esso riguarda infatti le spese legali sostenute dall’imputato (e dal responsabile civile) a causa dell’azione civile esercitata dal danneggiato nel processo penale, mentre il rimborso statale concerne le spese relative all’azione penale. Il problema, più che sul piano teorico, può porsi a livello pratico, essendo difficile per il giudice suddividere in modo analitico le spese tra Stato e parte civile.

Infine, la riforma dovrebbe essere completata con interventi mirati nella disciplina delle impugnazioni, per evitare che sia la giurisprudenza a colmare i silenzi normativi. Vanno introdotte previsioni sull’impugnabilità delle disposizioni riguardanti le spese legali contenute nella sentenza133 133 Una delle critiche rivolte al d.d.l. S. 2153 del 2015, poi non approvato, che voleva introdurre nell’art. 530 c.p.p. un comma 2-bis sul rimborso di «tutte le spese di giudizio», era proprio l’assenza di previsioni sulla relativa legittimazione ad impugnare: SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491. . Per l’imputato si possono interpolare, come osservato, gli artt. 574 e 607 c.p.p. Per il pubblico ministero è pensabile l’inserimento di un apposito articolo, ad esempio dopo l’art. 570 c.p.p. o dopo l’art. 573 c.p.p., che preveda l’impugnabilità da parte dello stesso dei capi della sentenza relativi alle spese legali. Nell’art. 608 c.p.p. si potrebbe aggiungere un comma 1-ter che sancisca la possibilità per il pubblico ministero di ricorrere per cassazione contro le sole disposizioni riguardanti le spese legali. Andrebbe inserita una previsione sulla condanna dello Stato alle spese legali negli artt. 592 e 616 c.p.p. Per garantire il rimborso delle spese del giudizio di revisione, è auspicabile introdurre un’apposita norma anche nell’art. 637 c.p.p.

In definitiva, come si è visto, la disciplina introdotta dall’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 e dal d. interm. 2021 rappresenta un importante progresso verso la piena affermazione del principio di soccombenza nel processo penale e verso una più compiuta tutela del prosciolto. Essa però, così com’è, risulta una conquista poco più che simbolica, non essendo adeguatamente finanziata e presentando ambiguità ed evidenti limitazioni, nonché un iter farraginoso di presentazione della domanda, per di più esperibile al di fuori del processo. È dunque fondamentale una profonda rimeditazione della normativa nel senso sopra descritto, in modo da rendere il rimborso effettivamente accessibile alla persona prosciolta, fugando al contempo i dubbi di illegittimità costituzionale.

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How to cite (ABNT Brazil):

  • PASCUCCI, Nicola. Imputazioni ingiuste e rimborso delle spese legali da parte dello Stato: luci ed ombre della nuova disciplina italiana. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 8, n. 2, p. 713-764, mai./ago. 2022. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v8i2.713
  • 1
    Ricercatore di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Dottore di ricerca in Economia, Società, Diritto, curriculum Diritto - Sviluppo, diritti dell’uomo, diritti sociali fondamentali e formazioni sociali, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
  • 2
    Si pensi, ad esempio, alla disciplina della modifica dell’imputazione in udienza preliminare ex art. 423 c.p.p., nonché, in dibattimento, alle nuove contestazioni ex artt. 516 ss. c.p.p.
  • 3
    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020. Disponibile in: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Corte_Suprema_Cassazione-Relazione_2021_Primo_Presidente.pdf, 29 gennaio 2021. Accesso in: 27 aprile 2022.
    www.cortedicassazione.it/cassazione-reso...
    , in www.cortedicassazione.it, 21 gennaio 2022, p. 55.
  • 4
    Tale precisazione, pur mancando nell’ultima relazione sull’amministrazione della giustizia, è presente in quelle anteriori: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020. Disponibile in: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Corte_Suprema_Cassazione-Relazione_2021_Primo_Presidente.pdf, 29 gennaio 2021. Accesso in: 27 aprile 2022.
    www.cortedicassazione.it/cassazione-reso...
    , in www.cortedicassazione.it, 29 gennaio 2021, p. 29 s.
  • 5
    I numeri in esame non considerano poi le sentenze di condanna in cui il giudice ha dato al fatto una qualificazione giuridica diversa e meno grave rispetto a quella contenuta nell’imputazione, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., ipotesi pur sempre da ricomprendere tra i casi di ingiusta imputazione.
  • 6
    D’altronde, secondo la dottrina più autorevole, «la pena si risolve nel giudizio e il giudizio nella pena», cosicché «non vi è atto del giudizio, il quale non cagioni una sofferenza a chi è giudicato»: CARNELUTTI, Francesco, Lezioni sul processo penale, vol. I, II ed., Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1949, p. 48 ss., spec. p. 49CARNELUTTI, Francesco. Lezioni sul processo penale. Vol. I, II ed., Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1949.. Di recente, riprendono il concetto di “giudizio come pena”, collegandolo alla nozione di rimborso delle spese legali, MARANDOLA, Antonella, Gli assolti con formula piena con sentenza penale irrevocabile avranno diritto al rimborso delle spese legaliMARANDOLA, Antonella. Gli assolti con formula piena con sentenza penale irrevocabile avranno diritto al rimborso delle spese legali. Ilpenalista.it, 21 dicembre 2020., in ilpenalista.it, 21 dicembre 2020, p. 3; PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese processuali sostenute dall’assolto, in SPANGHER, Giorgio (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Giappichelli, Torino, 2017, p. 229PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese processuali sostenute dall’assolto. In: SPANGHER, Giorgio (a cura di). La vittima del processo. I danni da attività processuale penale. Torino: Giappichelli, 2017, p. 229 ss..
  • 7
    In generale, la ripartizione delle spese può avvenire secondo tre modalità: le parti sopportano ognuna integralmente le proprie spese, oppure è il vinto a farsi carico in ogni caso di tutte le spese, o infine quest’ultimo è tenuto sì a rimborsare il vincitore, ma in presenza di particolari condizioni. Sul punto, CHIOVENDA, Giuseppe, La condanna nelle spese giudiziali, Società editrice del «Foro italiano», Roma, 1935, p. 156 sCHIOVENDA, Giuseppe. La condanna nelle spese giudiziali. Roma: Società editrice del «Foro italiano», 1935..
  • 8
    PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, Cedam, Milano, 2018, p. 48PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 9
    In merito al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, l’automatismo della condanna alle spese ex art. 427 comma 1 c.p.p. è stato in tal modo temperato da due pronunce di illegittimità costituzionale: Corte cost., 3 dicembre 1993, n. 423; Corte cost., 21 aprile 1993, n. 180. In relazione al rimborso a favore dell’imputato e del responsabile civile, il giudice ha il potere di compensare le spese, totalmente o parzialmente, per giusti motivi (art. 427 comma 2 c.p.p.), tra i quali si fa rientrare l’assenza di colpa del querelante: SCALFATI, Adolfo, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione, Cedam, Padova, 1999, p. 119SCALFATI, Adolfo. L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione. Padova: Cedam, 1999.; RIGO, Fabrizio, La sentenza, in SPANGHER, Giorgio (dir. da), Trattato di procedura penale, vol. IV, t. II, a cura di SPANGHER, Giorgio, Utet, Milanofiori Assago, 2009, p. 668RIGO, Fabrizio. La sentenza. In: SPANGHER, Giorgio (dir. da). Trattato di procedura penale. Vol. IV, t. II, a cura di SPANGHER, Giorgio. Milanofiori Assago: Utet, 2009, p. 515 ss.. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 2017, n. 56929, in C.E.D. Cass., n. 271697; Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2009, n. 27494, in C.E.D. Cass., n. 244524.
  • 10
    D.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135, che riguarda non solo i giudizi penali, ma anche quelli per la responsabilità civile e amministrativa.
  • 11
    In tal senso, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 216 ss.PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018., la quale osserva che l’amministrazione deve valutare la presenza di tre presupposti: il nesso di strumentalità tra il comportamento addebitato al dipendente e l’esercizio della sua funzione pubblica, l’assenza di un conflitto di interessi con la stessa e un provvedimento assolutorio che escluda il dolo e la colpa grave del dipendente. In giurisprudenza, v., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 25, in Guida dir., 2022, n. 2, p. 46 ss.
  • 12
    Come osserva TRIGGIANI, Nicola, Rimborso (o detrazione fiscale) delle spese sostenute per la difesa dall’imputato prosciolto, in Proc. pen. giust., 2016, n. 4, p. 22TRIGGIANI, Nicola. Rimborso (o detrazione fiscale) delle spese sostenute per la difesa dall’imputato prosciolto. Processo penale e giustizia, 2016, n. 4, p. 22 s..
  • 13
    Non si tratta di un mero rimborso (con il correlativo obbligo di anticipazione da parte del privato), ma di una corresponsione diretta al difensore da parte dell’erario.
  • 14
    Al momento della promulgazione della l. 36/2019, il presidente della Repubblica inviava una lettera ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati, rilevando tra l’altro la disparità, creata dall’art. 8 di tale legge, tra la legittima difesa “domiciliare” e gli altri casi di legittima difesa: per il testo, v. www.quirinale.it. All’indomani della riforma, parte della dottrina era critica: v. CAIAZZA, Gian Domenico, Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio, in Dir. pen. proc., 2019, p. 590CAIAZZA, Gian Domenico. Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio. Diritto penale e processo, 2019, p. 589 ss., che parlava di «(in)comprensibile privilegio». Altri osservavano invece come norme analoghe fossero previste anche da diversi ordinamenti: GATTA, Gian Luigi, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, in Dir. pen. cont., 1° aprile 2019GATTA, Gian Luigi. La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento. Diritto penale contemporaneo, 1° aprile 2019..
  • 15
    Questa ampia nozione si evince dalla giurisprudenza di legittimità: per tutte, Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2020, n. 34521, in C.E.D. Cass., n. 279978; Cass. pen., sez. V, 27 maggio 2014, n. 29934, in C.E.D. Cass., n. 262385. Al riguardo, v. altresì ANCESCHI, Alessio, Le spese legali in sede civile, penale, amministrativa e nelle giurisdizioni speciali, Cedam, Padova, 2010ANCESCHI, Alessio. Le spese legali in sede civile, penale, amministrativa e nelle giurisdizioni speciali. Padova: Cedam, 2010., p. 321.
  • 16
    L’art. 153 disp. att. c.p.p. dispone che «le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni». Secondo la giurisprudenza, la mancata presentazione della nota spese non ne impedisce al giudice la liquidazione, purché la parte civile abbia chiesto la condanna dell’imputato e del responsabile civile alla relativa rifusione: Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 2311, in C.E.D. Cass., n. 274957; Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2016, n. 31865, in C.E.D. Cass., n. 267666, che precisa come l’art. 153 disp. att. c.p.p. non commini alcuna nullità o inammissibilità in caso di omessa presentazione della nota.
  • 17
    Il principio è stato affermato in caso di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali: Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 2021, n. 35931, in C.E.D. Cass., n. 282110.
  • 18
    La Corte europea dei diritti dell’uomo non considera infatti necessario il rimborso delle spese legali ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di diritti garantiti dall’art. 6 § 2 CEDU o da altre sue disposizioni: per tutte, Corte eur. dir. uomo, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, § 82; Corte eur. dir. uomo, dec. 28 settembre 1995, Masson e Van Zon c. Paesi Bassi, § 49.
  • 19
    Corte cost., 30 luglio 2003, n. 286. Sul punto, v. altresì Corte cost., 27 luglio 2001, n. 318.
  • 20
    Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2003, n. 444, in C.E.D. Cass., n. 226701; Cass. pen., sez. III, 25 marzo 1991, n. 6071, in C.E.D. Cass., n. 187612, le quali hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 24 Cost.
  • 21
    In dottrina si sottolineano gli effetti deleteri sul diritto di difesa provocati dalla non rimborsabilità delle spese legali agli assolti: v. KALB, Luigi, Le spese di giustizia, in SPANGHER, Giorgio-MARANDOLA, Antonella-GARUTI, Giulio-KALB, Luigi (dir. da), Procedura penale. Teoria e pratica del processo, vol. IV, a cura di KALB, Luigi, Utet, Milanofiori Assago, 2015, p. 798;KALB, Luigi. Le spese di giustizia. In: SPANGHER, Giorgio-MARANDOLA, Antonella-GARUTI, Giulio-KALB, Luigi (dir. da). Procedura penale. Teoria e pratica del processo. Vol. IV, a cura di KALB, Luigi. Milanofiori Assago: Utet, 2015, p. 795 ss. GAMBINI, Rosanna, Spese di giustizia e processo penale: urge una riforma, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1361GAMBINI, Rosanna. Spese di giustizia e processo penale: urge una riforma. Diritto penale e processo, 2007, p. 1361 ss..
  • 22
    Come osserva ROSENN, Keith S., Compensating the innocent accused, in Ohio State Law Journal, 1976, p. 726ROSENN, Keith S. Compensating the innocent accused. Ohio State Law Journal, 1976, p. 705 ss..
  • 23
    Nel tempo si sono infruttuosamente susseguiti diversi disegni di legge, che miravano ad intervenire talvolta sul codice di rito, interpolando ad esempio l’art. 530 c.p.p., e talaltra su normative speciali, con sistemi di detrazione fiscale delle spese. Per tutti, v. d.d.l. S. 913, XIV legislatura, «Nuove norme di detrazione fiscale a favore del cittadino assolto con formula piena nei procedimenti penali», comunicato alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2001, in www.senato.it; d.d.l. S. 2153, XVII legislatura, «Modifica all’articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio», comunicato alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2015, in www.senato.it; d.d.l. S. 2259 del 2016, XVII legislatura, «Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio», comunicato alla Presidenza del Senato il 1° marzo 2016, in www.senato.it. Sul punto, v. SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, in SPANGHER, Giorgio (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, cit., p. 491SPANGHER, Giorgio. Conclusioni. In: SPANGHER, Giorgio (a cura di). La vittima del processo. I danni da attività processuale penale. Torino: Giappichelli, 2017, p. 489 ss.; TRIGGIANI, Nicola, Rimborso (o detrazione fiscale) delle spese sostenute per la difesa dall’imputato prosciolto, cit., p. 22 sTRIGGIANI, Nicola. Rimborso (o detrazione fiscale) delle spese sostenute per la difesa dall’imputato prosciolto. Processo penale e giustizia, 2016, n. 4, p. 22 s..
  • 24
    Parla di «una sconvolgente novità, insperata e inattesa», SACCHETTINI, Eugenio, Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto, in Guida dir., 2021, n. 5-6, p. 62SACCHETTINI, Eugenio. Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto. Guida al diritto, 2021, n. 5-6, p. 62 ss..
  • 25
    L. 30 dicembre 2020, n. 178, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata in G.U., 30 dicembre 2020, n. 322, Suppl. ord. n. 46.
  • 26
    D. interm. 20 dicembre 2021, «Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020», pubblicato in G.U., 20 gennaio 2022, n. 15.
  • 27
    Al riguardo, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, in Leg. pen., 10 marzo 2022, p. 2 s.SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022.; 11, la quale osserva tra l’altro come il legislatore non abbia voluto parlare di “indennizzo”, «evidentemente non ravvisando alcun “danno” che si generi dal mero esercizio della giurisdizione».
  • 28
    Per tutti, NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, in ilpenalista.it, 3 febbraio 2021, p. 3 ss.
  • 29
    Per un’ampia trattazione, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 12 ss., 243PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018.. Rinvengono nel principio di solidarietà ex art. 2 Cost. il fondamento dell’istituto anche NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 4; SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 11SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022.; SPANGHER, Giorgio, Imputato assolto e rifusione (parziale) delle spese difensive: una previsione nello spirito solidaristicoSPANGHER, Giorgio. Imputato assolto e rifusione (parziale) delle spese difensive: una previsione nello spirito solidaristico. Disponibile in: www.altalex.com/documents/2020/12/31/imputato-assolto-e-rifusione-parziale-delle-spese-difensive-una-previsione-nello-spirito-solidaristico, 31 dicembre 2020. Accesso in: 27 aprile 2022.
    www.altalex.com/documents/2020/12/31/imp...
    , in www.altalex.com, 31 dicembre 2020. Sul punto, v. altresì SPANGHER, Giorgio, Proscioglimento dell’imputato e rifusione delle spese di difesa, in Giur. cost., 2003, p. 2334 s.SPANGHER, Giorgio. Proscioglimento dell’imputato e rifusione delle spese di difesa. Giurisprudenza costituzionale, 2003, p. 2333 ss., secondo cui, considerata l’obbligatorietà dell’azione penale, il principio solidaristico ex art. 2 Cost. imporrebbe allo Stato «di farsi carico delle ricadute di questa scelta».
  • 30
    Osserva come la novella abbia «un carattere indubbiamente rivoluzionario» MARANDOLA, Antonella, Gli assolti con formula piena con sentenza penale irrevocabile avranno diritto al rimborso delle spese legali, cit., p. 3. Già da tempo, la dottrina riteneva che introdurre il principio della soccombenza nel processo penale avrebbe rappresentato un passo avanti «di grande civiltà giuridica», rientrando tra le «garanzie fondamentali della persona»: così RUGGIERI, Francesca, Difesa d’ufficio e patrocinio per i non abbienti nell’area tedesca, in Cass. pen., 1999, p. 3053RUGGIERI, Francesca. Difesa d’ufficio e patrocinio per i non abbienti nell’area tedesca. Cassazione penale, 1999, p. 3049 ss..
  • 31
    Si pensi alla Francia, il cui codice di procedura penale, all’art. 800-2, sancisce il diritto della persona penalmente perseguita o civilmente responsabile a un’indennità a titolo di spese non pagate dallo Stato e sostenute dalla stessa, in caso di proscioglimento. Il diritto al rimborso delle spese è previsto anche da numerosi altri sistemi processuali. Per un’analisi relativa all’ordinamento tedesco, v. RUGGIERI, Francesca, Difesa d’ufficio e patrocinio per i non abbienti nell’area tedesca, cit., p. 3051 s.RUGGIERI, Francesca. Difesa d’ufficio e patrocinio per i non abbienti nell’area tedesca. Cassazione penale, 1999, p. 3049 ss.; PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 173 ss.PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018., la quale si sofferma anche sul principio della soccombenza nell’ordinamento austriaco.
  • 32
    Come specifica l’art. 1 comma 1 d. interm. 2021.
  • 33
    Alle stesse conclusioni giungono, commentando la sola l. 178/2020, NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 6NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021.; SACCHETTINI, Eugenio, Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto, cit., p. 62 sSACCHETTINI, Eugenio. Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto. Guida al diritto, 2021, n. 5-6, p. 62 ss.. Più di recente, MASTRANGELO, Gennaro, Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, in Dir. pen. proc., 2022, p. 546MASTRANGELO, Gennaro. Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto. Diritto penale e processo, 2022, p. 543 ss.. Di diversa opinione pare PARODI, Cesare, Assoluzione e rimborso delle spese: molto giusto, a volte troppo?, in Il diritto vivente, 2020, n. 3, p. 84PARODI, Cesare. Assoluzione e rimborso delle spese: molto giusto, a volte troppo? Il diritto vivente, 2020, n. 3, p. 82 ss., secondo cui il legislatore avrebbe potuto precisare che la formula dubitativa dell’art. 530 comma 2 c.p.p. «non dovrebbe – almeno nello spirito della norma – costituire presupposto per il rimborso». Sulla presunzione di non colpevolezza come regola di giudizio, v. PAULESU, Pier Paolo, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, II ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 179 ssPAULESU, Pier Paolo. La presunzione di non colpevolezza dell’imputato. II ed., Torino: Giappichelli, 2009..
  • 34
    Nel medesimo senso, NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 8 s.NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021., i quali osservano come, anche in tali ipotesi, la persona ingiustamente sottoposta al procedimento «meriti il rimborso»; MASTRANGELO, Gennaro, Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, cit., p. 545MASTRANGELO, Gennaro. Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto. Diritto penale e processo, 2022, p. 543 ss.. Contra, in relazione alla sola sentenza di non luogo a procedere, purché pronunciata con una delle formule indicate nella l. 178/2020, FODERÀ, Giovanni Samuele, Ingiusta imputazione: il rimborso delle spese di lite nel processo penale, in Giur. pen. Web, 2022, n. 1, p. 23FODERÀ, Giovanni Samuele. Ingiusta imputazione: il rimborso delle spese di lite nel processo penale. Giurisprudenza penale Web, 2022, n. 1.. Estende analogicamente la disciplina sul rimborso alle sentenze di non luogo a procedere SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacenteSPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022., cit., p. 6 s. Già da prima della l. 178/2020, parte della dottrina auspicava che la rifusione delle spese di giudizio riguardasse anche le ipotesi di archiviazione e di non luogo a procedere: in tal senso, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 236; SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 35
    Similmente, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 6SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022.; VINCIGUERRA, Sergio, Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto, in Foro it., 2021, V, c. 35VINCIGUERRA, Sergio. Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto. Il Foro italiano, 2021, V, c. 33 ss..
  • 36
    Corte cost., 23 luglio 2015, n. 184. Per un parallelismo tra le due ipotesi, v. invece SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, in Guida dir., 2022, n. 8, p. 55SACCHETTINI, Eugenio. No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni. Guida al diritto, 2022, n. 8, p. 52 ss..
  • 37
    Corte cost., 23 luglio 2015, n. 184.
  • 38
    Parte della dottrina individua invece criticità costituzionali ex art. 3 Cost. a causa della disparità di trattamento tra la situazione disciplinata dall’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 e quella di cui al già citato art. 115-bis d.p.R. 115/2002, in base al quale, invece, è possibile liquidare onorari e spese relativi alle indagini: GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2022, n. 4, p. 37GRISONICH, Elisa. L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti. Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 2022, n. 1, p. 27 ss..
  • 39
    Per considerazioni in merito alla fattibilità economica di una simile scelta normativa, v. però infra, § 7.
  • 40
    ContraSACCHETTINI, Eugenio, Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto, cit., p. 62SACCHETTINI, Eugenio. Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto. Guida al diritto, 2021, n. 5-6, p. 62 ss..
  • 41
    Secondo VINCIGUERRA, Sergio, Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto, cit., c. 36VINCIGUERRA, Sergio. Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto. Il Foro italiano, 2021, V, c. 33 ss., la previsione intende evitare che il vantaggio all’imputato derivante dalle scelte di politica legislativa si sommi a quello relativo ad un ipotetico rimborso delle spese legali. In dottrina, la differenziazione tra la depenalizzazione e gli effetti derivanti da una pronuncia che dichiari l’illegittimità di una fattispecie penale è stata giustificata in base al fatto che, qualora i giudici di Palazzo della Consulta dichiarino costituzionalmente illegittima una norma incriminatrice, tale illegittimità opera ex tunc e «rende illegittimo l’intero processo»: NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 5NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021.. In ogni caso, qualora la depenalizzazione intervenga dopo la sentenza di assoluzione con formula ampiamente liberatoria, poi divenuta irrevocabile, la natura della pronuncia legittima l’assolto a chiedere il rimborso. Contra VINCIGUERRA, Sergio, Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto, cit., c. 36VINCIGUERRA, Sergio. Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto. Il Foro italiano, 2021, V, c. 33 ss..
  • 42
    CORDERO, Franco, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 982CORDERO, Franco. Procedura penale. IX ed., Milano: Giuffrè, 2012., secondo il quale nel dispositivo andrebbe scritto, anche in caso di fatti non provati o incerti, che «l’imputato non ha commesso x, ma sarebbe assolto anche nel caso contrario perché nessuna norma penale contempla fatti simili»; MAZZA, Oliviero, Sub art. 530, in ILLUMINATI, Giulio-GIULIANI, Livia (a cura di), Commentario breve al Codice di Procedura Penale, III ed., Cedam, Milano, 2020, p. 2643MAZZA, Oliviero. Sub art. 530. In: ILLUMINATI, Giulio-GIULIANI, Livia (a cura di). Commentario breve al Codice di Procedura Penale. III ed., Milano: Cedam, 2020, p. 2643 ss..
  • 43
    Per tale impostazione, TONINI, Paolo-CONTI, Carlotta, Manuale di procedura penale, XXII ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 794TONINI, Paolo-CONTI, Carlotta. Manuale di procedura penale. XXII ed., Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.; SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 4; Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2013, n. 27726, in DeJureSPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022..
  • 44
    Nello stesso senso, pur non argomentandone le ragioni, anche NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 5NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021..
  • 45
    Nondimeno, qualora essa sia entrata in vigore durante le indagini ma, per imperizia, il pubblico ministero abbia esercitato ugualmente l’azione penale, un’eventuale sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, pronunciata dal giudice in dibattimento, legittimerebbe l’assolto a chiedere il rimborso delle spese legali.
  • 46
    Parte della dottrina si chiede il motivo per cui l’art. 1 comma 1018 lett. c l. 178/2020 non abbia previsto un’analoga norma in caso di abrogazione del reato: VINCIGUERRA, Sergio, Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto, cit., c. 36VINCIGUERRA, Sergio. Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto. Il Foro italiano, 2021, V, c. 33 ss..
  • 47
    L’amnistia è rinunciabile a seguito di Corte cost., 5 luglio 1971, n. 175, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 151 c.p. «nella parte in cui esclude la rinuncia all’applicazione dell’amnistia». La rinuncia alla prescrizione del reato è oggi prevista dall’art. 157 comma 7 c.p., che si è conformato a Corte cost., 31 maggio 1990, n. 275.
  • 48
    V., ad esempio, l’art. 578 c.p.p. in merito al risarcimento dei danni alla parte civile in presenza di una sentenza che dichiara l’amnistia, la prescrizione del reato o l’improcedibilità dell’azione penale ex art. 344-bis c.p.p.
  • 49
    In caso contrario, il procedimento prosegue. Del resto, l’art. 340 comma 4 c.p.p. già pone a carico del querelato le spese del procedimento, salvo che sia il querelante, nell’atto di remissione, a dichiarare di volerle sostenere. Altra ipotesi è il proscioglimento per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Per evidenziare la differenza tra prescrizione e amnistia, da una parte, e difetto di una condizione di procedibilità per derubricazione del reato da fattispecie procedibile d’ufficio a fattispecie procedibile a querela, dall’altro, parte della dottrina fa leva proprio sulla facoltà di rinuncia in capo all’imputato, che caratterizza solo le prime ipotesi: SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 5.
  • 50
    Sul punto, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 232 sPARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 51
    Ad essa è assimilabile la sentenza di non doversi procedere emessa in caso di derubricazione del fatto ex art. 521 c.p.p. da reato procedibile d’ufficio in reato procedibile a querela, qualora difetti quest’ultima. Già prima della l. 178/2020 si auspicava una riforma sul rimborso delle spese legali che la contemplasse: v. PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 234PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018., la quale si sofferma altresì sulla sentenza di non doversi procedere pronunciata a causa di un segreto di Stato, ai sensi dell’art. 202 comma 3 c.p.p.
  • 52
    Si pensi, ad esempio, all’iscrizione delle notizie di reato in tempi diversi, che danno vita a procedimenti, seppur connessi, poi non riuniti per evitare rallentamenti.
  • 53
    Sulla differenza tra fatto nuovo aggiuntivo e sostitutivo, v., per tutti, TASSI, Andrea, Sub art. 518, in GIULIANI, Livia-ILLUMINATI, Giulio (a cura di), Commentario breve al Codice di Procedura Penale, III ed., cit., p. 2573 sTASSI, Andrea. Sub art. 518. In: GIULIANI, Livia-ILLUMINATI, Giulio (a cura di). Commentario breve al Codice di Procedura Penale. III ed., Milano: Cedam, 2020, p. 2573 ss.. In caso di fatto nuovo “sostitutivo”, occorre assolvere l’imputato per la prima imputazione (con diritto alla rifusione delle spese legali) ed incardinare un altro procedimento per la seconda, salvo il consenso dell’imputato, presente in udienza, a proseguire con il processo già instaurato ai sensi dell’art. 518 comma 2 c.p.p.
  • 54
    Nello stesso senso, GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 33 s.GRISONICH, Elisa. L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti. Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 2022, n. 1, p. 27 ss., la quale, comunque, avanza forti riserve nei confronti dell’art. 2 comma 2 lett. b d. interm. 2021, in ragione dell’assenza di qualsiasi fondamento, esplicito o implicito, nella l. 178/2020. Contra NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 7NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021..
  • 55
    Per una diversa lettura, v. MASTRANGELO, Gennaro, Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, cit., p. 547MASTRANGELO, Gennaro. Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto. Diritto penale e processo, 2022, p. 543 ss., secondo cui la scelta legislativa esprime la volontà di escludere il rimborso in tutte le ipotesi di coesistenza tra assoluzione ed estinzione del reato.
  • 56
    «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicata in G.U., 4 ottobre 2021, n. 237.
  • 57
    Nel commentare “a caldo” la disciplina legislativa, parte della dottrina aveva rilevato tale ambiguità: NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 10NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021..
  • 58
    In questo senso, v. anche GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 32 sGRISONICH, Elisa. L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti. Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 2022, n. 1, p. 27 ss..
  • 59
    Propende invece per una lettura estensiva della nozione di «professionista legale», che ricomprenda anche i consulenti tecnici, gli investigatori privati e gli interpreti fiduciari, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 9 s.SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022., secondo la quale, tra l’altro, un’interpretazione restrittiva determinerebbe delle «disparità di trattamento basate sulla disponibilità economica».
  • 60
    Nello stesso senso, v. MASTRANGELO, Gennaro, Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto, cit., p. 548 sMASTRANGELO, Gennaro. Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto. Diritto penale e processo, 2022, p. 543 ss.. Una soluzione di questo tipo ridurrebbe il rischio di sperequazioni tra gli imputati sulla base delle diverse capacità economiche: tra coloro, cioè, in grado di saldare gli ausiliari del difensore a prescindere dalla prospettiva di un successivo rimborso e coloro che, invece, non potrebbero permetterselo.
  • 61
    I diritti e gli onorari di difesa sono stati oggi sostituiti dal compenso professionale.
  • 62
    Regolamento contenente i parametri per la determinazione del compenso professionale del difensore.
  • 63
    Il termine indica di solito «il complesso della prestazione pecuniaria dovut(a) alla parte vittoriosa da quella soccombente»: in tal senso, ANCESCHI, Alessio, Le spese legali in sede civile, penale, amministrativa e nelle giurisdizioni speciali, cit., p. 321ANCESCHI, Alessio. Le spese legali in sede civile, penale, amministrativa e nelle giurisdizioni speciali. Padova: Cedam, 2010., il quale, tuttavia, dà anche conto di una concezione restrittiva, riferita unicamente alle «spese vive dell’attività legale, specificamente svolta», come i bolli, le notificazioni, le spese di trasferta o quelle «necessarie all’acquisizione delle prove».
  • 64
    Ad avviso di parte della dottrina, la fissazione di un importo massimo pone dubbi di illegittimità costituzionale, a causa della disparità di trattamento rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 115-bis d.p.R. n. 115/2002, che non prevede alcun limite quantitativo alla liquidazione di spese e onorari in caso di imputati prosciolti per legittima difesa “domiciliare”: GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 37GRISONICH, Elisa. L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti. Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 2022, n. 1, p. 27 ss..
  • 65
    Della stessa opinione sono NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 10NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021..
  • 66
    Suscettibili di variazione ogni due anni ex artt. 1 commi 3 ss. e 13 comma 6 l. 247/2012. È in corso di approvazione lo schema del nuovo regolamento che, una volta entrato in vigore, apporterà modifiche al d.m. 55/2014. Per il testo, v. Senato della Repubblica-XVIII Legislatura-Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 392-Trasmesso alla Presidenza del Senato l’11 maggio 2022, in www.senato.it.
  • 67
    Sul punto, v. altresì GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 38GRISONICH, Elisa. L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti. Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 2022, n. 1, p. 27 ss..
  • 68
    V. supra, § 2.
  • 69
    Come si è detto, le spese legali del processo conclusosi con sentenza di non luogo a procedere paiono invece non rimborsabili, a prescindere dalla formula utilizzata per il proscioglimento.
  • 70
    L’indicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. f d. interm. 2021, deve essere «esplicita ed inequivoca», nel senso che deve attestare in modo chiaro e univoco la riconducibilità della prestazione al processo in cui si è stati assolti.
  • 71
    Deve trattarsi di una copia conforme, cui va aggiunto il certificato di passaggio in giudicato, come specificato dall’art. 3 comma 4 lett. c d. interm. 2021. Dato che l’istanza va presentata su una piattaforma on-line, ci si chiede se sia sufficiente inviare una scansione della copia conforme cartacea rilasciata dalla cancelleria – nonostante, a rigore, la scansione non possa definirsi “conforme” alla copia cartacea rilasciata dall’ufficio – o se la cancellaria debba fornire una copia conforme telematica della sentenza cartacea. In quest’ultimo caso, potrebbe probabilmente invocarsi, in combinato disposto con gli artt. 116 c.p.p. e 42 s. disp. att. c.p.p., l’art. 4 comma 5 d.l. 193/2009, convertito con modifiche dalla l. 24/2010, che disciplina – in attesa dell’emissione del regolamento ex art. 40 d.p.R. 115/2002 – i diritti di copia (semplice o autentica) su supporto informatico di atti per i quali è possibile calcolare il numero di pagine memorizzate, purché «esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario». La previsione potrebbe verosimilmente applicarsi previa scansione da parte della cancelleria del provvedimento emesso in formato cartaceo.
  • 72
    Tra cui la copia di un documento di identità dell’imputato assolto e la documentazione attestante la rappresentanza legale, se il richiedente è diverso dall’ assolto; copia conforme dell’atto con cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, al fine di verificare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 d. interm. 2021, la veridicità dell’attestazione ex art. 3 comma 3 lett. d del medesimo decreto; la documentazione che dimostra la nomina del difensore al quale si è versato il compenso; la dichiarazione dei redditi dell’assolto, «relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione», allo scopo di controllare il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito (IRPEF) dichiarato nell’istanza di rimborso.
  • 73
    Che attribuisce al consiglio dell’ordine locale il compito di formulare «pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti».
  • 74
    Sul requisito della colpa del querelante, v. supra, § 1.
  • 75
    Come proponeva, fin da prima della novella, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 240 sPARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 76
    Parte della dottrina critica, proprio alla luce del principio solidaristico su cui si fonda l’istituto de quo, l’irrilevanza del contributo soggettivo dell’assolto: NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 9NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021..
  • 77
    Della stessa opinione è SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 12SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022..
  • 78
    Rubricato «requisiti di accesso al rimborso delle spese legali».
  • 79
    La disposizione si riferisce anche all’art. 427 c.p.p., dettato per l’udienza preliminare, in quanto è lo stesso art. 542 c.p.p. a richiamarlo. Non parrebbe quindi indicativo di un’implicita estensione della disciplina in esame alle sentenze di non luogo a procedere (diversamente, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 6SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022.).
  • 80
    Non si fa alcun cenno all’art. 115-bis d.p.R. 115/2002, che pone a carico dello Stato onorari e spese in caso di legittima difesa “domiciliare”. Secondo parte della dottrina, l’art. 115-bis d.p.R. 115/2002 dovrebbe comunque prevalere, in quanto speciale, rispetto alla normativa qui analizzata: in tal senso, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 8 s.SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022.; GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 35GRISONICH, Elisa. L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti. Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 2022, n. 1, p. 27 ss.. Tuttavia, l’inconciliabilità della disciplina ivi contenuta con la novella sulla rifusione delle spese agli assolti potrebbe condurre l’interprete ad una differente conclusione: ritenere tacitamente abrogate per incompatibilità ex art. 15 disp. prel. c.c. le norme di cui all’art. 115-bis d.p.R. 115/2002. In effetti, diverse ragioni deporrebbero in questo senso: l’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 considera, specificamente e senza eccezioni, anche il rimborso conseguente all’assoluzione perché il fatto non costituisce reato (formula che, com’è noto, include pure le cause di giustificazione, come appunto la legittima difesa), dettando però regole del tutto eterogenee rispetto a quelle dell’art. 115-bis d.p.r. 115/2002, sotto i profili dei presupposti per l’accesso al beneficio, dei soggetti chiamati a decidere sulla richiesta, della nozione di spese rimborsabili, dei limiti quantitativi alla rifusione, delle fasi procedimentali ricomprese. La ratio solidaristica delle due normative è poi sovrapponibile, differenziandosi, ad esempio, da quella del già esaminato art. 18 d.l. 67/1997, che mira invece a tutelare i dipendenti statali nell’esercizio delle loro funzioni. L’assenza di espliciti riferimenti all’art. 115-bis d.p.R. 115/2002 nell’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 e nel relativo decreto può essere ritenuta una conferma di ciò: con ogni evidenza, non occorre una disciplina di coordinamento con norme considerate abrogate. Del resto, la specialità dell’art. 115-bis d.p.R. 115/2002 rispetto all’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 non esclude a priori l’abrogazione tacita, poiché, com’è noto, il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali non opera incondizionatamente, dovendosi comunque valutare il caso concreto: v., tra le tante, Corte cost., 19 febbraio 1976, n. 29, secondo cui «i limiti del detto principio vanno (...), di volta in volta, sempre verificati alla stregua dell’intenzione del legislatore»; conf. Corte cost., 20 maggio 2020, n. 95; Corte cost., 29 ottobre 1987, n. 345. In dottrina, v., per tutti, GUASTINI, Riccardo, Le fonti del diritto. Fondamenti teorici, Giuffrè, Milano, 2010, p. 303 s.GUASTINI, Riccardo. Le fonti del diritto. Fondamenti teorici. Milano: Giuffrè, 2010.; PUGLIATTI, Salvatore, voce Abrogazione degli atti normativi, in Enc. dir., vol. I, Giuffrè, Milano, 1958, p. 143PUGLIATTI, Salvatore. Voce Abrogazione degli atti normativi. In: Enciclopedia del diritto, vol. I. Milano: Giuffrè, 1958, p. 141 ss.. Ciò non toglie che sarebbe stata opportuna un’abrogazione espressa dell’art. 115-bis d.p.R. 115/2002, per evitare incertezze interpretative.
  • 81
    SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, cit., p. 54SACCHETTINI, Eugenio. No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni. Guida al diritto, 2022, n. 8, p. 52 ss..
  • 82
    In modo analogo, con specifico riferimento alla revoca del beneficio, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 7SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022..
  • 83
    Nello stesso senso, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 7 sSPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022.. Al riguardo, PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese processuali sostenute dall’assolto, cit., p. 231PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 84
    Diversamente, GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 35GRISONICH, Elisa. L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti. Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 2022, n. 1, p. 27 ss., secondo cui la contemporanea rifusione ai sensi dell’art. 541 comma 2 c.p.p. e dell’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 configurerebbe un indebito arricchimento dell’assolto.
  • 85
    Per i presupposti del rimborso v. supra, § 1.
  • 86
    Al riguardo, v. PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 217PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018., secondo la quale non sussiste un vero e proprio obbligo dell’amministrazione a rifondere le spese al proprio dipendente assolto, essendo la prestazione subordinata al vaglio di determinati presupposti finalizzati ad un impiego razionale delle risorse pubbliche; SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 8. Secondo Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1713SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022., in www.giustizia-amministrativa.it, il dipendente statale assolto è titolare di un diritto soggettivo condizionato «al concorso di puntuali condizioni, normativamente previste».
  • 87
    TAR Lazio, sez. I stral., 4 settembre 2019, n. 10727, in www.giustizia-amministrativa.it. Contra Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, Ad. gen., 9 gennaio 2013, n. 20, in www.giustizia-amministrativa.it.
  • 88
    L’orientamento in esame solleva anche dubbi di compatibilità con la CEDU. Infatti, secondo la Corte di Strasburgo, quando un ordinamento prevede un sistema di rifusione delle spese al prosciolto, il giudice non può negargli il rimborso in base a considerazioni che presuppongano la sua colpevolezza, essendo tale diniego contrario all’art. 6 § 2 CEDU sulla presunzione di innocenza: per tutte, Corte eur. dir. uomo, 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera, § 34 s. Per un’analisi, v. PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 22 ssPARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 89
    Ex pluribus, Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2016, n. 12297, in C.E.D. Cass., n. 266491; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2000, n. 2192 in C.E.D. Cass., n. 217127; Cass. pen., sez. I, 4 giugno 1991, n. 2628, in C.E.D. Cass., n. 188336.
  • 90
    Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 34559, in Guida dir., 2003, n. 47, p. 61; Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2019, n. 41307, in C.E.D. Cass., n. 277357; Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 1996, n. 1044, in C.E.D. Cass., n. 205424, che ritengono possibile la condanna dell’amministrazione alle spese, ai diritti e agli onorari della difesa – ferma restando la possibilità di compensazione – solo qualora l’amministrazione si costituisca e presenti eccezioni e deduzioni, poi rigettate, volte a paralizzare o a ridurre la riparazione. Per approfondimenti, v. COPPETTA, Maria Grazia, La riparazione per l’ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1342 sCOPPETTA, Maria Grazia. La riparazione per l’ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali. Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2017, p. 1315 ss..
  • 91
    Nel silenzio normativo, per quantificare la durata del processo ex art. 4 d. interm. 2021, occorre considerare sia il processo conclusosi con la pronuncia poi revocata che il procedimento di revisione.
  • 92
    V. Corte app. Palermo, ord. 15 febbraio 2000, in Foro it., 2001, II, c. 41, con nota di CHINNICI, Daniela, Un breve «excursus» in materia di riparazione dell’errore giudiziario, che include nella riparazione solo i pregiudizi conseguenti alla condanna. V. altresì, in riferimento ai «costi sostenuti per il giudizio di revisione», Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2007, n. 4166,CHINNICI, Daniela. Un breve «excursus» in materia di riparazione dell’errore giudiziario. Il Foro italiano, 2001, II, c. 41 ss. in C.E.D. Cass., n. 238669, secondo cui gli stessi non rientrano nel concetto di «conseguenze personali», oggetto di riparazione. Diversamente, non esclude a priori dal computo le spese legali sostenute nel processo penale Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2011, n. 26739, in DeJure, per la quale il giudice di merito deve valutare la possibilità di ricondurle alla condanna o al processo, «tenendo conto che sono appunto ricollegabili alla condanna anche tutte quelle conseguenze che si sono formate progressivamente nel corso del processo» e si sono definitivamente concretizzate con la pronuncia irrevocabile di condanna. Sul punto, TROISI, Paolo, L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, Cedam, Milanofiori Assago, 2011, p. 293TROISI, Paolo. L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale. Milanofiori Assago: Cedam, 2011..
  • 93
    In generale, è riparabile ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, che sia conseguenza immediata e diretta della condanna ingiusta: per tutti, TROISI, Paolo, L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, cit., p. 291TROISI, Paolo. L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale. Milanofiori Assago: Cedam, 2011..
  • 94
    Per un’impostazione per certi aspetti simile, in relazione ai rapporti tra riparazione per ingiusta detenzione e risarcimento per responsabilità civile del magistrato, v. COPPETTA, Maria Grazia, La riparazione per ingiusta detenzione, Cedam, Padova, 1993, p. 247 s.COPPETTA, Maria Grazia. La riparazione per ingiusta detenzione. Padova: Cedam, 1993., la quale individua il fondamento della riparazione negli artt. 2 e 13 Cost.
  • 95
    Il mancato riferimento all’equità degli artt. 643 ss. c.p.p. non vieta infatti una quantificazione di tale natura. Il giudice può servirsi sia di criteri risarcitori, informati alle regole civilistiche, sia di criteri equitativi: Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2018, n. 25886, in C.E.D. Cass., n. 273403; Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10878, in C.E.D. Cass., n. 252446. Per una trattazione generale, v. BERNASCONI, Alessandro, Sub art. 643, in GIULIANI, Livia-ILLUMINATI, Giulio (a cura di), Commentario breve al Codice di Procedura Penale, cit., p. 3147 sBERNASCONI, Alessandro. Sub art. 643. In GIULIANI, Livia-ILLUMINATI, Giulio (a cura di). Commentario breve al Codice di Procedura Penale. III ed., Milano: Cedam, 2017, p. 3145 ss..
  • 96
    Il consiglio dell’ordine, in ossequio ad un’interpretazione letterale dell’art. 1 comma 1017 l. 178/2020, potrebbe infatti limitarsi a valutare la congruità del compenso, senza verificare se già risultino previ rimborsi.
  • 97
    La distinzione tra i due istituti rimanda a quella, più generale, tra attività processuale lecita e legittima, da una parte, ed attività processuale illecita e illegittima, dall’altra: al riguardo, APRATI, Roberta, Riflessioni intorno alla “vittima del processo”, in Cass. pen., 2017, p. 978APRATI, Roberta. Riflessioni intorno alla “vittima del processo”. Cassazione penale, 2017, p. 977 ss., la quale osserva efficacemente come «un conto è attribuire responsabilità per fatti lesivi che non dovrebbero accadere», in quanto contra ius, e un altro conto «è valutare cosa oggi il processo – regolarmente svolto – comporta per chi lo subisce».
  • 98
    La responsabilità civile del magistrato, ancorata a tale elemento soggettivo, resta dunque confinata a «situazioni-limite»: PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 210PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 99
    In dottrina si osserva come, nella prassi, i punti di contatto tra di essi siano piuttosto rari, in quanto il risarcimento per responsabilità civile del magistrato nel procedimento penale ha di solito ad oggetto sentenze definitive di condanna, mentre il rimborso delle spese consegue a pronunce di proscioglimento: PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 215PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 100
    Ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 3 l. 117/1988, l’imputato può infatti esperire l’azione risarcitoria contro un provvedimento giudiziale anche a processo in corso: ad esempio, se il danno è stato cagionato da un’ordinanza cautelare, è sufficiente che avverso la medesima siano stati esperiti tutti i rimedi previsti dall’ordinamento, mentre in altre ipotesi l’azione è esperibile quando siano trascorsi tre anni dal fatto dannoso senza che il grado del procedimento in cui è stato compiuto sia terminato.
  • 101
    Dato che la l. 178/2020 e il relativo decreto riguardano solo il processo, non possono essere detratte le somme relative a compensi professionali per attività svolte dal difensore in fase d’indagini.
  • 102
    Un termine differente è sancito per coloro che sono stati assolti con sentenza irrevocabile nel 2021, in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 6 comma 2 d. interm. 2021: dato che, ai sensi dell’art. 1 comma 1022 l. 178/2020 e dell’art. 7 comma 1 d. interm. 2021, la novella si applica alle sentenze diventate definitive dal 1° gennaio 2021 e che il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale oltre un anno dopo, si è prevista per tali soggetti la possibilità di presentare istanza nel periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022.
  • 103
    Data l’esiguità dei fondi stanziati, si ipotizza che, di fatto, sia possibile rimborsare solo gli assolti di cui all’art. 4 lett. a d. interm. 2021: in tal senso, SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, cit., p. 56SACCHETTINI, Eugenio. No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni. Guida al diritto, 2022, n. 8, p. 52 ss..
  • 104
    Esprime dubbi in merito alla possibilità di considerare nel calcolo anche le indagini SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, cit., p. 56SACCHETTINI, Eugenio. No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni. Guida al diritto, 2022, n. 8, p. 52 ss..
  • 105
    Recante la «nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense».
  • 106
    Parte della dottrina esprime preoccupazioni in merito all’applicabilità analogica dei parametri ministeriali nell’ipotesi di pattuizione del compenso tra avvocato e cliente, considerandola un vulnus per l’autonomia negoziale delle parti: NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 10NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021.. Non si condividono tali preoccupazioni, dovendo la determinazione del compenso, seppur libera, informarsi a criteri di ragionevolezza, che a loro volta debbono ancorarsi a parametri generali ma non arbitrari, in grado di concretizzare i criteri dell’importanza dell’opera e del decoro della professione ex art. 2233 comma 2 c.c.
  • 107
    Il numero si ricava dalla quantità di processi definiti presso tali uffici giudiziari e dalla relativa percentuale di proscioglimenti, indicati in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 55CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020. Disponibile in: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Corte_Suprema_Cassazione-Relazione_2021_Primo_Presidente.pdf, 29 gennaio 2021. Accesso in: 27 aprile 2022.
    www.cortedicassazione.it/cassazione-reso...
    .
  • 108
    Fonte: reportistica.dgstat.giustizia.it (consultato il 25 febbraio 2022). Altre forme di proscioglimento come la particolare tenuità del fatto sembrano avere, al momento, un’incidenza deflativa piuttosto marginale: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 60CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021. Disponibile in: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2022.pdf, 21 gennaio 2022. Accesso in: 27 aprile 2022.
    www.cortedicassazione.it/cassazione-reso...
    .
  • 109
    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 58 sCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021. Disponibile in: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2022.pdf, 21 gennaio 2022. Accesso in: 27 aprile 2022.
    www.cortedicassazione.it/cassazione-reso...
    .
  • 110
    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-UFFICIO DI STATISTICA, La Cassazione penale - Annuario statistico 2021. Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, in www.cortedicassazione.it, 18 gennaio 2022, p. 18 s.
  • 111
    Sul punto, v. SACCHETTINI, Eugenio, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni, cit., p. 57SACCHETTINI, Eugenio. No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari. Presupposti ed esclusioni. Guida al diritto, 2022, n. 8, p. 52 ss., che parla di «rimedio meschino e per pochi».
  • 112
    Benché vi siano ragioni per ritenere già oggi tacitamente abrogato l’art. 115-bis d.p.R. 115/2002 (v. supra, § 4), è preferibile un intervento esplicito del legislatore, per eliminare le incertezze interpretative necessariamente correlate al fenomeno dell’abrogazione tacita.
  • 113
    Fonte: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 57CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021. Disponibile in: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2022.pdf, 21 gennaio 2022. Accesso in: 27 aprile 2022.
    www.cortedicassazione.it/cassazione-reso...
    . Probabilmente, pur non essendo specificato, il numero comprende anche le ordinanze di archiviazione.
  • 114
    Nel 2020 i decreti di archiviazione per estinzione del reato conseguente a prescrizione sono stati 31.616, mentre l’anno prima 43.745 (statistiche riferite al c.d. registro noti): CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 51CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-UFFICIO DI STATISTICA. La Cassazione penale - Annuario statistico 2021. Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021. Disponibile in: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/AG2022_ANNUARIO_penale_2021.pdf, 18 gennaio 2022. Accesso in: 27 aprile 2022.
    www.cortedicassazione.it/cassazione-reso...
    .
  • 115
    Lo schema del nuovo regolamento recante modifiche al d.m. 55/2014, in corso di approvazione, prevede inoltre un generale incremento dei compensi relativi alle indagini e, in aggiunta, contempla un’autonoma voce riguardante il compenso per la convalida dell’arresto: v. Senato della Repubblica-XVIII Legislatura-Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 392-Trasmesso alla Presidenza del Senato l’11 maggio 2022, cit.
  • 116
    Come osserva SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491SPANGHER, Giorgio. Conclusioni. In: SPANGHER, Giorgio (a cura di). La vittima del processo. I danni da attività processuale penale. Torino: Giappichelli, 2017, p. 489 ss..
  • 117
    L’applicazione dei moduli procedimentali della riparazione per errore giudiziario è tuttavia auspicata da una parte della dottrina: SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491 s.SPANGHER, Giorgio. Conclusioni. In: SPANGHER, Giorgio (a cura di). La vittima del processo. I danni da attività processuale penale. Torino: Giappichelli, 2017, p. 489 ss.; PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 239 sPARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 118
    Un istituto modellato sulla base della procedura riparatoria per l’errore giudiziario ex artt. 643 ss. c.p.p. presenterebbe però un vantaggio economico per lo Stato sotto un altro aspetto, in quanto alcuni prosciolti desisterebbero verosimilmente dall’incardinare un’altra procedura per sottrarsi ad ulteriori anticipi economici al proprio difensore.
  • 119
    La necessità di una previa istanza è prevista da altri ordinamenti, come la Francia (art. 800-2 c.p.p. fr.).
  • 120
    V. supra, § 2.
  • 121
    Similmente, SPAGNOLO, Paola, Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente, cit., p. 6SPAGNOLO, Paola. Il rimborso per “ingiusta imputazione”: una soluzione forse obbligata ma non pienamente soddisfacente. La Legislazione penale, 10 marzo 2022.. La stessa, in prospettiva di riforma, riterrebbe anche opportuno differenziare, ai fini del rimborso delle spese legali, le ipotesi di prescrizione “sostanziale” dichiarata in primo grado da quelle legate «al tempo di svolgimento del processo, qualora non addebitabili all’imputato».
  • 122
    La possibilità di compensare le spese tra le parti «parzialmente o per intero» in base a «giusti motivi» era anche prevista dal d.d.l. S. 2153 del 2015, non approvato: v. supra, § 1. L’espressione «giusti motivi» pare tuttavia idonea ad attribuire al giudice una discrezionalità troppo ampia. Sarebbe probabilmente più opportuna la formula “specifiche ragioni”.
  • 123
    L’art. 800-2 c.p.p. fr. prevede infatti la possibilità di condannare lo Stato al pagamento di una «indemnité» a titolo di spese in presenza di un «non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité». In tale importo è inclusa «l’indemnisation des frais d’avocat exposés par la personne poursuivie» (art. R249-2 c.p.p. fr.).
  • 124
    Fonte: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021, cit., p. 51CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-CURZIO, Pietro. Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020. Disponibile in: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Corte_Suprema_Cassazione-Relazione_2021_Primo_Presidente.pdf, 29 gennaio 2021. Accesso in: 27 aprile 2022.
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    .
  • 125
    Questo atteggiamento giurisprudenziale, già visto in altri settori, viene giustamente stigmatizzato dalla dottrina: v., per tutti, GIALUZ, Mitja, L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana, Cedam, Milano, 2018, p. 451 sGIALUZ, Mitja. L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana. Milano: Cedam, 2018..
  • 126
    Eccetto l’ipotesi di «annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore», nel qual caso «la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento» (art. 161-bis comma 1, secondo periodo, c.p.).
  • 127
    Anche secondo PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 242PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018., «il quantum del rimborso delle spese legali andrebbe comunque definito considerando essenzialmente le spese per la difesa tecnica ritenute “necessarie” e non quelle “convenzionali”, nella misura in cui esuberino dalle prime».
  • 128
    Nello stesso senso, SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491SPANGHER, Giorgio. Conclusioni. In: SPANGHER, Giorgio (a cura di). La vittima del processo. I danni da attività processuale penale. Torino: Giappichelli, 2017, p. 489 ss.; PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 242PARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018..
  • 129
    Nell’art. 574 c.p.p. sarebbe anche opportuno modificare la rubrica, aggiungendo un riferimento alle spese processuali e legali.
  • 130
    Si distinguono le spese processuali, che riguardano gli esborsi per effettuare o perfezionare ogni atto necessario al processo, le spese giudiziarie, riconducibili al processo ma non indispensabili per il suo svolgimento (come quelle per il mantenimento in carcere dell’imputato o per la custodia di un bene sequestrato) e le spese legali, concernenti le prestazioni del difensore e dei suoi ausiliari: PARLATO, Lucia, La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto, cit., p. 53 ssPARLATO, Lucia. La rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Un problema aperto. Milano: Cedam, 2018.. V. altresì APRILE, Ercole, La sentenza: deliberazione, forma e contenuto, in APRILE, Ercole-SILVESTRI, Pietro (a cura di), Il giudizio dibattimentale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 466 s.APRILE, Ercole. La sentenza: deliberazione, forma e contenuto. In: APRILE, Ercole-SILVESTRI, Pietro (a cura di). Il giudizio dibattimentale. Milano: Giuffrè, 2006, p. 417 ss.; DELVECCHIO, Francesca, Sub art. 535, in GIARDA, Angelo-SPANGHER, Giorgio (a cura di), Codice di procedura penale commentato, V ed., t. II, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2017, p. 2666DELVECCHIO, Francesca. Sub art. 535. In GIARDA, Angelo-SPANGHER, Giorgio (a cura di). Codice di procedura penale commentato. V ed., t. II, Milanofiori Assago: Wolters Kluwer, 2017, p. 2665 ss., che si soffermano sulla distinzione tra spese processuali e spese giudiziarie non aventi natura processuale. In giurisprudenza, Cass. pen., sez., IV, 30 novembre 1995, n. 3928, in C.E.D. Cass., n. 204279. Per un’accezione più ampia di «spese del giudizio», v. CHIOVENDA, Giuseppe, La condanna nelle spese giudiziali, cit., p. 378 s., che le intende come ogni esborso di denaro non superfluo che si trovi in rapporto di causa-effetto col processo.
  • 131
    Sarebbe altresì auspicabile, come già osservato, abrogare le norme di cui ai già citati artt. 115-bis d.p.R. 115/2002 e 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135.
  • 132
    Della stessa opinione sono GRISONICH, Elisa, L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti, cit., p. 35GRISONICH, Elisa. L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti. Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, 2022, n. 1, p. 27 ss.; NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro, Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita, cit., p. 10NERUCCI, Riccardo-TRINCI, Alessandro. Il principio di soccombenza dello Stato nel processo penale: un indennizzo da attività giudiziaria lecita. Ilpenalista.it, 3 febbraio 2021..
  • 133
    Una delle critiche rivolte al d.d.l. S. 2153 del 2015, poi non approvato, che voleva introdurre nell’art. 530 c.p.p. un comma 2-bis sul rimborso di «tutte le spese di giudizio», era proprio l’assenza di previsioni sulla relativa legittimazione ad impugnare: SPANGHER, Giorgio, Conclusioni, cit., p. 491SPANGHER, Giorgio. Conclusioni. In: SPANGHER, Giorgio (a cura di). La vittima del processo. I danni da attività processuale penale. Torino: Giappichelli, 2017, p. 489 ss..

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  • Editor-in-chief: 1 (VGV)

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Publication Dates

  • Publication in this collection
    23 Sept 2022
  • Date of issue
    May-Aug 2022

History

  • Received
    08 May 2022
  • Reviewed
    31 May 2022
  • Reviewed
    18 June 2022
  • Reviewed
    23 June 2022
  • Reviewed
    22 July 2022
  • Reviewed
    29 July 2022
  • Accepted
    06 Aug 2022
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